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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13722/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato una condanna a pena detentiva e pecuniaria per concorso in un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato per cui era intervenuta la condanna e un diverso reato oggetto di una precedente sentenza della Corte di appello di Palermo, divenuta definitiva nel 2011. La censura sosteneva, in sostanza, che i fatti avrebbero dovuto essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul mancato riconoscimento della continuazione fosse congrua e non illogica: non era stato possibile provare che, sin dall'ingresso nel sodalizio mafioso, l'imputato avesse già programmato il reato-fine, anche per la notevole distanza temporale tra i fatti e perché al reato-fine non avevano concorso gli esponenti dell'associazione addetti al traffico di stupefacenti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna confermata in appello

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato quale disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti per il reato oggetto della condanna

  • art. 81 c.p.

    evocato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte ribadisce i presupposti applicativi del vincolo continuativo

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La continuazione tra un reato associativo e un reato-fine è configurabile solo se il reato-fine risulti già programmato al momento in cui il soggetto decide di entrare nel sodalizio; non è necessario che la programmazione coincida con la costituzione dell'associazione, ma deve emergere un progetto criminoso unitario riferibile all'ingresso del partecipe.
  • Il mancato riconoscimento della continuazione è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e congrua sul piano argomentativo.
  • La sola allegazione di un precedente definitivo non basta a imporre la continuazione: occorre dimostrare, con elementi concreti, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso esteso anche al reato successivo.
  • Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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