Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35322/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura del metodo di determinazione dell'imposta evasa (si contesta l'uso di un ragionamento deduttivo basato sul confronto tra fatture emesse e comunicazione annuale IVA, senza considerare adeguatamente operazioni passive e costi deducibili; si denuncia inoltre un controllo 'a campione' delle fatture e la mancata considerazione delle doglianze difensive); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che lo scostamento dalla soglia penale, rapportato al volume d'affari, sarebbe comunque modesto; 3) vizio nella determinazione della confisca (si contesta l'affidabilità del calcolo dell'IRES e, quindi, la quantificazione del profitto del reato oggetto di ablazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: i giudici di merito avevano adeguatamente ricostruito i ricavi sulla base della comunicazione annuale IVA e delle scritture contabili, e l'imputato non aveva allegato fatti concreti per dimostrare costi non contabilizzati; la quantificazione dell'IRES (€ 331.736) e dell'IVA (€ 79.584) è stata ritenuta corretta; la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché l'entità dell'evasione supera in modo significativo la soglia prevista (lo scostamento di circa € 29.000 sull'IVA è rilevante e l'IRES è molto oltre la soglia); la confisca è stata confermata come parametrata al profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    omessa presentazione della dichiarazione con superamento della soglia di rilevanza penale

    Il reato di omessa dichiarazione è fondato sull'ammontare dell'imposta evasa; la quantificazione dell'imposta evasa, determinata sulla base di documentazione contabile e comunicazioni IVA, costituisce parametro valido per l'accertamento penale se la difesa non allega elementi fattuali concreti che dimostrino costi deducibili non contabilizzati

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Applicabile nei reati tributari solo quando l'omissione riguarda un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità; uno scostamento significativo dalla soglia (anche del 50% sul limite IVA) esclude la non punibilità

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    confisca parametrata al profitto del reato

    Nel reato di omessa dichiarazione il profitto del reato è rappresentato dall'importo dell'imposta evasa e la confisca deve essere commisurata a tale ammontare

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    criteri di censura in cassazione

    Il ricorso in cassazione deve articolare censure specifiche e fondate; censure generiche o prive di specificità sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità

Massime di principio

  • Per contestare in modo efficace la quantificazione dell'imposta evasa è necessario allegare fatti concreti e prove documentali (es. costi non contabilizzati) che consentano di dubitare ragionevolmente della determinazione operata dall'accertamento; semplici contestazioni generiche non sono sufficienti
  • La ricostruzione dei ricavi basata sulla comunicazione annuale IVA e sulle scritture contabili ufficiali ha elevato valore probatorio: il giudice penale può legittimamente utilizzare dati contabili e comunicazioni fiscali per stimare le imposte dovute quando non vi sono elementi probatori contrari
  • I metodi 'deduttivi' di calcolo dell'imposta evasa sono ammissibili in sede penale se supportati da documentazione convergente; il difensore deve fornire elementi specifici per dimostrare l'esistenza di costi o operazioni passive non considerati
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicata in modo restrittivo nei reati tributari: è richiesta una vicinanza molto limitata alla soglia di punibilità prevista dalla norma, e non il semplice rapporto con il volume d'affari
  • La confisca per equivalente o patrimoniale segue la quantificazione del profitto del reato: in omessa dichiarazione il parametro tipico è l'importo dell'imposta evasa (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)
  • In sede di cassazione le censure devono essere puntuali e specifiche (richiesta di motivazione sul punto, indicazione delle omissioni processuali o errori giuridici): censure generiche o prive di elementi concreti sono normalmente dichiarate inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.