Cassazione Penale, Sentenza n. 35322/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura del metodo di determinazione dell'imposta evasa (si contesta l'uso di un ragionamento deduttivo basato sul confronto tra fatture emesse e comunicazione annuale IVA, senza considerare adeguatamente operazioni passive e costi deducibili; si denuncia inoltre un controllo 'a campione' delle fatture e la mancata considerazione delle doglianze difensive); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che lo scostamento dalla soglia penale, rapportato al volume d'affari, sarebbe comunque modesto; 3) vizio nella determinazione della confisca (si contesta l'affidabilità del calcolo dell'IRES e, quindi, la quantificazione del profitto del reato oggetto di ablazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: i giudici di merito avevano adeguatamente ricostruito i ricavi sulla base della comunicazione annuale IVA e delle scritture contabili, e l'imputato non aveva allegato fatti concreti per dimostrare costi non contabilizzati; la quantificazione dell'IRES (€ 331.736) e dell'IVA (€ 79.584) è stata ritenuta corretta; la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché l'entità dell'evasione supera in modo significativo la soglia prevista (lo scostamento di circa € 29.000 sull'IVA è rilevante e l'IRES è molto oltre la soglia); la confisca è stata confermata come parametrata al profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
omessa presentazione della dichiarazione con superamento della soglia di rilevanza penale
Il reato di omessa dichiarazione è fondato sull'ammontare dell'imposta evasa; la quantificazione dell'imposta evasa, determinata sulla base di documentazione contabile e comunicazioni IVA, costituisce parametro valido per l'accertamento penale se la difesa non allega elementi fattuali concreti che dimostrino costi deducibili non contabilizzati
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Applicabile nei reati tributari solo quando l'omissione riguarda un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità; uno scostamento significativo dalla soglia (anche del 50% sul limite IVA) esclude la non punibilità
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
confisca parametrata al profitto del reato
Nel reato di omessa dichiarazione il profitto del reato è rappresentato dall'importo dell'imposta evasa e la confisca deve essere commisurata a tale ammontare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
criteri di censura in cassazione
Il ricorso in cassazione deve articolare censure specifiche e fondate; censure generiche o prive di specificità sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità
Massime di principio
- Per contestare in modo efficace la quantificazione dell'imposta evasa è necessario allegare fatti concreti e prove documentali (es. costi non contabilizzati) che consentano di dubitare ragionevolmente della determinazione operata dall'accertamento; semplici contestazioni generiche non sono sufficienti
- La ricostruzione dei ricavi basata sulla comunicazione annuale IVA e sulle scritture contabili ufficiali ha elevato valore probatorio: il giudice penale può legittimamente utilizzare dati contabili e comunicazioni fiscali per stimare le imposte dovute quando non vi sono elementi probatori contrari
- I metodi 'deduttivi' di calcolo dell'imposta evasa sono ammissibili in sede penale se supportati da documentazione convergente; il difensore deve fornire elementi specifici per dimostrare l'esistenza di costi o operazioni passive non considerati
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicata in modo restrittivo nei reati tributari: è richiesta una vicinanza molto limitata alla soglia di punibilità prevista dalla norma, e non il semplice rapporto con il volume d'affari
- La confisca per equivalente o patrimoniale segue la quantificazione del profitto del reato: in omessa dichiarazione il parametro tipico è l'importo dell'imposta evasa (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)
- In sede di cassazione le censure devono essere puntuali e specifiche (richiesta di motivazione sul punto, indicazione delle omissioni processuali o errori giuridici): censure generiche o prive di elementi concreti sono normalmente dichiarate inammissibili
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