Ordinanza n. 3230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego del passaporto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, deducendo, secondo quanto emerge dalla decisione, l’esigenza di ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo relativo al passaporto, in ragione della paventata perdita di relazioni professionali e di occasioni di lavoro esercitabili all’estero. Il Consiglio di Stato ha esaminato i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, con riferimento alla disciplina che impedisce il rilascio del passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta dell’autorità competente nei limiti previsti dalla legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo prima facie insussistente il fumus boni iuris poiché il TAR aveva correttamente applicato l’art. 3 della legge n. 1185 del 1967, che preclude il rilascio del passaporto ai soggetti tenuti a espiare una pena restrittiva della libertà personale o a soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta nei casi previsti. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato, consistente nella perdita di relazioni professionali e occasioni di lavoro all’estero, ha natura patrimoniale e può essere eventualmente risarcito. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 3 legge n. 1185/1967
«Non possono ottenere il passaporto: […]; d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto»
La disposizione costituisce, in presenza dei relativi presupposti, una ragione ostativa al rilascio del passaporto; nel caso esaminato, la sua applicazione ha escluso prima facie il fumus cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta quando, a una valutazione prima facie, risulti applicabile la causa ostativa al rilascio del passaporto prevista per chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta nei limiti stabiliti dalla legge.
- Il periculum in mora non sussiste, di regola, quando il pregiudizio allegato consiste nella perdita di relazioni professionali o occasioni di lavoro aventi natura patrimoniale e sia prospetticamente suscettibile di integrale risarcimento.
Come è indicizzato
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