Cassazione Civile, Ordinanza n. 34648/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e dal conseguente atto sanzionatorio emessi per il mancato versamento delle accise sul gas naturale relative all’anno d’imposta 2010. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento degli atti, ma la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva invece ritenuto dovute le accise sulla base della differenza tra i quantitativi di gas acquistato e quelli dichiarati/ fatturati ai clienti finali, valorizzando il difetto di trasparenza della contabilità e la mancata dimostrazione di una diversa destinazione del gas. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che una parte del gas era stata venduta tramite Punto di Scambio Virtuale a un altro grossista, operazione non soggetta ad accisa perché non costituente immissione in consumo, e che la perizia di parte dimostrava che la maggioranza dei clienti acquistava per uso industriale, con conseguente erronea applicazione dell’aliquota massima prevista per l’uso civile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 504/1995, assumendo che l’accisa diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo e non della fatturazione, sicché in mancanza di immissione al consumo il tributo non sarebbe dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR secondo cui, per il gas naturale, il momento di esigibilità dell’accisa coincide con la fornitura/fatturazione al consumatore finale, mentre le cessioni intermedie non sono imponibili se non sfociano nell’immissione in consumo. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione di evasione fondata sulla divergenza tra gas acquistato e gas dichiarato/fatturato, con conseguente onere del contribuente di provare la cessione a terzi in assenza di immissione al consumo; prova che la CTR ha reputato non fornita, anche perché la cessione al presunto grossista non risultava regolarmente fatturata. Il primo motivo è stato considerato inammissibile nella sostanza perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito e a censurare un preteso vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati. È stata infine esclusa la rilevanza, come fatto storico omesso, della mancata considerazione della perizia di parte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti
Il motivo ex n. 5 non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; non è censurabile come fatto storico omesso la mera diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La censura è infondata perché, per il gas naturale, l’esigibilità dell’accisa coincide con la fornitura/fatturazione al consumatore finale, non con un diverso momento individuato dalla parte.
art. 26 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Il gas naturale ... è sottoposto ad accisa ... al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio
Per il gas naturale il momento di immissione in consumo coincide con la cessione/fatturazione al consumatore finale; le cessioni intermedie restano estranee alla pretesa impositiva se non realizzano tale condizione.
art. 2 d.lgs. n. 504/95
l'obbligazione tributaria sorge ... al momento della fabbricazione o dell'importazione; ... i diritti di accisa ... all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato
La Corte ribadisce la sfasatura tra fatto generatore del tributo e condizione di esigibilità: l’obbligazione sorge prima, l’accisa è esigibile solo all’immissione in consumo.
art. 1, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 504/95
Il consumo rileva come destinazione del bene nella fase in cui il tributo è già sorto ma non ancora esigibile.
art. 26, comma 7, d.lgs. n. 504/95
Sono obbligati al pagamento ... i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali
È il soggetto che fattura al consumatore finale a essere debitore dell’accisa, con diritto di rivalsa.
art. 26, comma 13, d.lgs. n. 504/95
l’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali
La verifica dell’imposta può essere compiuta mediante raffronto tra dichiarazioni annuali e dati di acquisto/fatturazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo.
Massime di principio
- Per il gas naturale, l’accisa è regolata da una struttura a due tempi: il tributo sorge al momento della fabbricazione/importazione, ma diviene esigibile solo al momento della fornitura al consumatore finale, che coincide con l’immissione in consumo.
- Le cessioni intermedie tra operatori, se non accompagnate dall’immissione in consumo e dalla corretta fatturazione verso il consumatore finale, non sono assoggettate ad accisa e hanno mera rilevanza privatistica.
- Quando l’Amministrazione contesta un divario tra quantitativi acquistati e quantitativi dichiarati o fatturati, tale scostamento può fondare una presunzione legittima di evasione, idonea a spostare sul contribuente l’onere di provare la diversa destinazione del prodotto.
- Nel giudizio di cassazione il motivo formalmente proposto come omesso esame di fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una critica alla sufficienza della motivazione.
- La mancata considerazione di una perizia di parte non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma attiene alla valutazione delle prove rimessa al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →