Sentenza n. 9433/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n.4339/2021 emessa dall'on. Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio – Roma in data 14/04/2021, di cui è stato attestato il passaggio in giudicato il 27.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo estero
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato un provvedimento di riconoscimento del titolo per la classe di concorso A-60, Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. La ricorrente ha inizialmente contestato una possibile parziale ottemperanza; il Commissario ad acta ha fornito chiarimenti con apposita relazione. Successivamente la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata interamente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il giudicato era stato eseguito mediante l'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero e che, alla luce dei chiarimenti del Commissario ad acta e della memoria della ricorrente, la pretesa risultava integralmente soddisfatta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia, della novità delle questioni e della definizione del giudizio a seguito del riesame amministrativo. Il Ministero è stato comunque condannato alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto concretamente satisfattivo della pretesa risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, quando l'integrale soddisfazione sia verificata sulla base della documentazione acquisita e, se necessario, dei chiarimenti del commissario ad acta.
- La contestazione iniziale di una possibile ottemperanza parziale non impedisce la cessazione della materia del contendere se, all'esito dei chiarimenti e del riesame dell'amministrazione, il ricorrente riconosce che la pretesa è stata integralmente soddisfatta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la definizione della controversia a seguito del riesame amministrativo può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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