Cassazione Penale, Sentenza n. 40325/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso, denominata "Putina-Pillera"). I motivi di ricorso hanno contestato: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la presunta carenza/insufficienza della motivazione (sostenendo che i reati a lui attribuiti sarebbero riconducibili solo alla sua sfera personale e non all'attività del sodalizio; che dalle intercettazioni non emergerebbe un mandato dai vertici; che i proventi sarebbero stati incassati direttamente da lui; e che una conversazione ritenuta probatoria non lo riguarderebbe); 2) la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Messina Salvatore (si lamenta la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca e l'assenza di riscontri estrinseci); 3) l'attribuzione al Russo del soprannome "Picciriddu" e, quindi, l'identificazione delle conversazioni intercettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure fossero in realtà un sindacato sul merito delle valutazioni del Tribunale e non fossero idonee a dimostrare una manifesta illogicità o un travisamento della prova emergente dal testo del provvedimento; il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata e coerente, valutando anche la circostanza che il clan non avrebbe tollerato attività illecite di un "estraneo" sul proprio territorio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: il Tribunale aveva esaminato l'attendibilità del collaboratore e riscontrato le sue dichiarazioni con intercettazioni, controlli su strada e immagini di videosorveglianza. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che la questione del soprannome non era decisiva (in molte conversazioni l'indagato è indicato col nome proprio) e che il motivo risultava generico e quindi inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; è il capo di accusa per la misura cautelare applicata, e la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti (intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, controlli e riprese) fossero idonei a fondare gravi indizi in relazione a tale fattispecie
art. 273 cod. pen.
Richiamato nel ricorso assieme al 416-bis per questioni probatorie; dalla decisione si evince che la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse rispetto all'applicazione/interpretazione delle norme richiamate, valutando che le doglianze attinenti alla prova non superavano il divieto di sindacato in fatto in sede di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un apparato logico-argomentativo e non consente una rivalutazione del merito dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (euro 3.000,00)
Massime di principio
- In cassazione contro un provvedimento cautelare non è ammesso un libero riesame del merito: il ricorrente deve dimostrare una manifesta illogicità, una carenza motivazionale evidente o un travisamento della prova (errore percettivo, omissione, invenzione o falsificazione) emergente dal testo del provvedimento
- Le critiche generiche alla valutazione della prova (es. diversa interpretazione di intercettazioni o dichiarazioni) sono inammissibili se si limitano a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare un vizio logico-manifesto nel provvedimento impugnato
- La valutazione dell'attendibilità di collaboratori di giustizia può essere confermata se il giudice di merito ne valuta l'attendibilità intrinseca e la riscontra con elementi di riscontro (intercettazioni, controlli, immagini); per contrastare tale valutazione occorre dimostrare l'assenza totale di riscontri o un grave vizio nella valutazione
- Per questioni identificative (es. attribuzione di soprannomi nelle intercettazioni) il ricorrente deve indicare con precisione le conversazioni decisive e mostrare che l'identificazione è erronea; contestazioni generiche sono di norma inammissibili
- Nelle misure cautelari collegate ad associazione mafiosa il giudice valuta il quadro complessivo degli elementi (dichiarazioni, intercettazioni, frequenze e riprese), per cui gli argomenti difensivi che isolano singoli elementi raramente bastano a sovvertire la decisione se il quadro complessivo è ritenuto coerente
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