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Sentenza

Sentenza del 01/02/2023 n. 3053 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione da parte del contribuente di una cartella di pagamento e di un atto sanzionatorio: si contestava l'illegittima utilizzazione in compensazione di un'eccedenza IVA oltre il limite consentito (splafonamento) e, con riguardo alla cartella, la nullità della notifica eseguita presso il Commissario giudiziale della società in concordato preventivo anziché presso la sede legale; ulteriori doglianze concernenti la presenza di controcrediti verso l'Erario e la riduzione di accessori e interessi ex art. 182-ter L.Fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo proposto dall'Ufficio e accolto il secondo motivo. Ha affermato che: (i) l'eccesso di compensazione di crediti d'imposta (es. IVA) oltre i limiti autorizza l'applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 (non si tratta di mera irregolarità formale ma di un mancato/ritardato versamento); (ii) la cartella notificata al Commissario giudiziale di una società in concordato preventivo è nulla poiché il Commissario non ha carica rappresentativa della società, ma la notifica non è inesistente: essendovi un collegamento astratto (i compiti del Commissario nella verifica dei crediti concorsuali), la nullità è sanabile e si estingue con la tempestiva impugnazione. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla CTR Lombardia per nuovo esame e regolazione spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    L'indebita compensazione di crediti d'imposta oltre il limite massimo integra la fattispecie sanzionatoria; non è mera violazione formale ma si traduce in un mancato/ritardato versamento suscettibile di sanzione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    La causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza può trovare applicazione solo se sussistono reali e giuridicamente rilevanti condizioni di incertezza sulla portata della norma; la Corte ha escluso tale incertezza nel caso concreto rispetto alla puntuale qualificazione della fattispecie sanzionatoria.

  • Legge fallimentare (L.Fall.), art. 165; art. 172; art. 182-ter

    Rilevanza dei ruoli e delle attività del Commissario giudiziale nella procedura concordataria: il Commissario verifica e rende opponibili i crediti concorsuali, incidendo su maggioranze, formazione classi e fattibilità della proposta; ciò giustifica un criterio di collegamento tra luogo della notificazione (studio del Commissario) e destinatario (società in concordato).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Richiamata nelle questioni processuali e di impugnazione dei provvedimenti tributari; la Corte ha valutato la legittimazione e le conseguenze processuali della tempestiva impugnazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Normativa sulla notifica degli atti di riscossione richiamata nella disamina dei profili di nullità/inesistenza della notificazione e della possibilità di sanatoria mediante impugnazione.

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n.3; artt. 112, 132, 153, 156)

    Parametri di impugnazione in cassazione e criteri di valutazione di motivazione, extrapetizione e omessa considerazione di questioni; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e motivazioni dell'appello non vizianti nella parte relativa alla nullità notificativa, ma errate in altri profili.

Massime di principio

  • La compensazione di crediti d'imposta oltre i limiti consentiti è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13: si tratta di fatto idoneo a determinare un mancato versamento, non di mera irregolarità formale.
  • La causa di non punibilità per 'obiettive condizioni di incertezza' richiede incertezze rilevanti e riferibili alla giurisprudenza di legittimità; contrasti soltanto nella giurisprudenza di merito non bastano a fondarla.
  • La notifica di una cartella ad un Commissario giudiziale di società in concordato è nulla perché il Commissario non rappresenta la società, ma non è necessariamente inesistente: sussistendo un criterio di collegamento (i compiti del Commissario nella verifica dei crediti concorsuali), la nullità può essere sanata dalla tempestiva impugnazione volta a raggiungere lo stesso scopo.
  • Se la notifica è effettuata in luogo privo di qualunque criterio di collegamento con il destinatario allora la notificazione è inesistente e insanabile; viceversa, se esiste un collegamento astratto la nullità è sanabile.
  • In processi tributari che coinvolgono procedura concorsuale, il ruolo del Commissario giudiziale può giustificare la comunicazione/coinvolgimento degli atti fiscali con effetti sulla procedura concordataria (maggioranze, classi, fattibilità), e ciò va considerato nella valutazione della correttezza della notificazione.

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