Cassazione Penale, Sentenza n. 22669/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato il provvedimento della Corte d'Appello di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente non contestava il quadro indiziario e aveva rinunciato al ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna; chiedeva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente la positiva condotta tenuta in carcere, il tempo trascorso e le condotte della persona offesa in un procedimento separato, che avrebbero fornito una chiave di lettura della precedente violazione degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza di condanna della Corte d'Appello era divenuta irrevocabile successivamente alla proposizione del ricorso e che, in presenza di titolo esecutivo definitivo, viene meno la funzione della misura cautelare e l'oggetto del sindacato cautelare. È richiamata giurisprudenza consolidata sul punto. Essendo la mancanza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso, non è stata disposta condanna alle spese né applicata la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il potere del Tribunale di decidere sulle misure cautelari in sede di riesame; qui rilevata la conferma dell'ordinanza impugnata.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma relativa ai provvedimenti di misura cautelare emessi dalla Corte d'appello, richiamata nel procedimento di cui si impugna la conferma.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (in relazione alla motivazione e alla valutazione delle esigenze cautelari); la Corte non ha ritenuto fondate le osservazioni in presenza della irrevocabilità della condanna.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (ancora con riferimento ai criteri di applicazione delle misure cautelari), non avendo però efficacia per superare la sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla sentenza irrevocabile.
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: anche la sospensione dell'esecuzione della pena non determina la possibilità di rimettere in libertà quando il titolo esecutivo è definitivo, per evitare discontinuità tra misura cautelare ed esecuzione della condanna.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da svolgere in cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018 (Privitera, Rv. 272764)
Giurisprudenza citata che afferma il principio secondo cui l'irrevocabilità della sentenza di condanna fa venir meno la funzione della misura cautelare e rende inammissibile l'impugnazione cautelare.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta ed altro, Rv. 208166)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non comporta condanna alle spese o applicazione di sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna diventa irrevocabile, viene meno la funzione della misura cautelare: le impugnazioni aventi ad oggetto la sostituzione o revoca della custodia cautelare diventano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La perdita di interesse sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso comporta inammissibilità ma, in genere, non la condanna per soccombenza né l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare occorre agire tempestivamente: se si prospetta una condanna in appello, è necessario promuovere i rimedi difensivi prima che la sentenza diventi definitiva.
- Argomentazioni sulla buona condotta in carcere o su comportamenti della persona offesa sono rilevanti nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, ma perdono efficacia se il titolo esecutivo è già definitivo.
- La sospensione dell'esecuzione della pena non annulla il principio per cui la definitività del titolo esecutivo impedisce la remissione in libertà per incompatibilità con la funzione della misura cautelare.
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