Sentenza del 29/03/2018 n. 2092 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Revisione della rendita degli immobili - Notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento in cui l’atto di revisione della rendita catastale produce effetti e la possibilità di applicare la nuova rendita anche a periodi anteriori alla sua notificazione. L’atto è efficace nei confronti del contribuente dalla notificazione, dalla quale decorre il termine per impugnarlo; tuttavia, avendo natura dichiarativa e non costitutiva, esso può accertare una situazione catastale preesistente e consentire l’applicazione della rendita anche per periodi precedenti alla notifica.
La decisione
La revisione della rendita produce effetti dal momento della notificazione ai fini della conoscibilità e dell’impugnazione. La mancata notifica impedisce il decorso del termine per ricorrere, ma non esclude necessariamente l’applicazione della rendita a periodi antecedenti, poiché l’atto non crea una nuova situazione giuridica, bensì dichiara una rendita ritenuta già sussistente. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, Sezione civile tributaria, con sentenza n. 18056 del 14 settembre 2016.
Norme richiamate
Art. 74 della legge n. 342 del 2000
La norma disciplina l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata e la relativa notificazione, collegando alla notifica la decorrenza del termine per l’impugnazione. La rendita, tuttavia, conserva natura dichiarativa e può quindi riferirsi anche a periodi anteriori alla notificazione.
Sentenza Cassazione civile, Sezione V, n. 18056 del 14 settembre 2016
La Corte ha chiarito che la notificazione rende l’atto conoscibile ed efficace nei confronti del contribuente, ma non trasforma la revisione in un atto costitutivo. Pertanto, la nuova rendita può essere applicata anche retroattivamente al periodo cui si riferisce, ferma restando la necessità della notifica per far decorrere il termine di impugnazione.
Massime di principio
- La notifica dell’atto di revisione della rendita è essenziale per rendere l’atto opponibile al contribuente e per far decorrere il termine di impugnazione.
- La mancata o tardiva notifica non implica necessariamente che la rendita precedente resti definitivamente applicabile per ogni periodo, ma può impedire il decorso dei termini per contestare l’atto.
- Quando un atto catastale ha natura dichiarativa, esso può riferirsi a una situazione preesistente e la rendita risultante può essere utilizzata anche per periodi anteriori alla notifica, nei limiti previsti dalla disciplina tributaria applicabile.
- Per contestare una revisione della rendita occorre verificare sia la correttezza sostanziale della nuova classificazione o stima, sia la regolarità della notificazione e l’eventuale prescrizione o decadenza dei tributi collegati.
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