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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17744/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona del 13/03/2019 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alton Hoxha (reato ritenuto estinto per remissione di querela) e di Manuel Mancastroppa (azione penale non proseguita per difetto di querela). Il Procuratore generale denunciava violazione di legge, sostenendo che, per effetto del d.lgs. n.36/2018 e delle fattispecie aggravate contestate, il reato di minaccia previsto dall'art. 612 c.p. fosse procedibile d'ufficio nell'ipotesi concreta

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Manuel Mancastroppa per estinzione del reato per morte dell'imputato (art.150 c.p. e art.620, comma 1, lett. a) c.p.p.). Ha invece annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Alton Hoxha, ritenendo errata la decisione del Tribunale sul punto che il reato contestato è procedibile d'ufficio quando la minaccia è commessa in una delle modalità indicate dall'art. 339 c.p. (nel caso di specie "con armi"), come previsto dal terzo comma dell'art. 612 c.p. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. Inoltre la Corte ha chiarito il principio procedurale secondo cui, quando il procuratore generale presso la corte d'appello propone ricorso per cassazione senza avere legittimazione ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2 c.p.p., in caso di annullamento la rimessione deve avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice dell'appello (richiamando orientamento giurisprudenziale).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Il terzo comma stabilisce che il reato di minaccia è procedibile d'ufficio se la minaccia è fatta con le modalità indicate dall'art. 339 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile tale comma all'ipotesi contestata (minaccia "con armi"), determinando la procedibilità d'ufficio

  • art. 339 cod. pen.

    Elenca le modalità attraverso le quali la minaccia, se commessa in tali forme (ad es. con armi), rende il reato procedibile d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 612 c.p.; il giudice di legittimità ha ritenuto che la modalità "con armi" fosse accertata o contestata e quindi rilevante per la procedibilità

  • d.lgs. n.36 del 2018

    Norma richiamata dal Tribunale come causa della presunta modificazione della procedibilità del reato; la Corte ha invece applicato la disciplina sostanziale vigente (art. 612 e art. 339) riconoscendo la procedibilità d'ufficio nella fattispecie concreta

  • art. 150 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti del Mancastroppa perché il reato si è estinto per decesso

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato; richiamata dalla Corte per giustificare l'annullamento senza rinvio rispetto al Mancastroppa

  • art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda la legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello ad impugnare in Cassazione; la Corte ricorda che, se il procuratore generale non ha legittimazione, non opera il rimedio del "per saltum" e ciò influisce sul giudice a cui disporre il rinvio

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede, in generale, il rinvio al giudice dell'appello; la Corte ha precisato che tale disposizione non trova applicazione quando il ricorso è proposto dal procuratore generale privo di legittimazione ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, per cui il rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Rv. 279918

    Precedente richiamato a supporto del principio sul rinvio al giudice che ha emesso la sentenza impugnata quando il ricorso è stato proposto dal procuratore generale privo di legittimazione per l'impugnazione in Cassazione

Massime di principio

  • Quando la minaccia è commessa "con armi" o in una delle modalità indicate dall'art. 339 c.p., il reato di cui all'art. 612 c.p. è procedibile d'ufficio: la querela non è necessaria per il perseguimento.
  • La morte dell'imputato estingue il reato (art.150 c.p.), comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza per quella posizione processuale.
  • Se il giudice di merito dichiara il difetto di querela ma sussistono circostanze che rientrano nelle ipotesi di procedibilità d'ufficio, tale decisione è errata e può essere annullata con rinvio per riaccertamento.
  • Nel valutare modifiche legislative (es. d.lgs. n.36/2018) è necessario verificare l'effettiva portata della norma rispetto alla fattispecie concreta e alla disciplina speciale (art. 612 e art. 339 c.p.).
  • In caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello, va accertata la legittimazione ai sensi dell'art. 593-bis; se mancante, in caso di annullamento la Corte di Cassazione rinvierà al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello.

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