Sentenza n. 277/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa al ricovero di un minore e alla compartecipazione della relativa spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa sociale, che aveva erogato prestazioni sanitarie riabilitative e sociosanitarie in favore di un minore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASM per il pagamento di euro 32.991,58, oltre interessi moratori. Il decreto era stato opposto dall’ASM, la quale sosteneva che l’intero costo delle prestazioni dovesse essere posto a carico del Comune di Matera; nel giudizio civile era stato chiamato in causa anche il Comune. In tale contesto, la cooperativa presentava all’ASM un’istanza di accesso documentale avente a oggetto, tra l’altro, le richieste di ricovero e proroga, gli atti deliberativi e determinativi relativi al ricovero e alla compartecipazione della retta, gli impegni e le liquidazioni di spesa, la corrispondenza tra ASM, Comune e cooperativa, i piani assistenziali individualizzati e la documentazione sanitaria connessa, la corrispondenza con i familiari, le fatture e le comunicazioni relative alla loro emissione. Sull’istanza si formava il silenzio-rigetto. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo che la conoscenza dei documenti fosse necessaria per tutelare il proprio interesse alla remunerazione delle prestazioni nel giudizio civile pendente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, in ragione della pendenza del giudizio civile volto a ottenere il pagamento delle prestazioni e della rilevanza dei documenti richiesti ai fini della ricostruzione dell’obbligazione di pagamento e della ripartizione della spesa tra ASM e Comune. Il giudice ha richiamato l’art. 30 della legge n. 730/1983, distinguendo tra attività socio-assistenziali, di competenza comunale, e prestazioni sanitarie connesse, i cui oneri gravano sulle Unità Sanitarie Locali. Ha inoltre escluso la sussistenza delle cause di esclusione dell’accesso previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990, precisando che la tutela della riservatezza del minore e dei dati sanitari deve essere assicurata mediante oscuramento, applicato d’ufficio dal Tribunale. È stato ordinato al Direttore Generale dell’ASM di consegnare alla cooperativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, i documenti indicati nell’istanza. L’ASM è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale è riconosciuto quando il richiedente dimostri un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti, collegato alla tutela di una posizione giuridica concreta e attuale, come nel caso della necessità di provare il diritto al pagamento di prestazioni nell’ambito di un giudizio pendente.
art. 24 l. 241/1990
Le cause di esclusione dell’accesso non operano quando i documenti sono pertinenti alla tutela della posizione giuridica dell’istante; la presenza di dati personali e sanitari impone il bilanciamento con la riservatezza, anche mediante oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 30 l. 730/1983
“per l’esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti Locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle Unità Sanitarie Locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento”; “sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”; “le Unità Sanitarie Locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate”
L’assistenza socio-assistenziale delle persone disabili non autosufficienti grava sui Comuni, mentre le prestazioni sanitarie erogate in favore delle medesime persone sono a carico delle Unità Sanitarie Locali.
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale è utilizzabile per impugnare il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso documentale.
art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2002
È richiamato quale base per la domanda di interessi moratori relativa al credito per le prestazioni erogate; la sua applicazione non costituisce tuttavia oggetto della decisione amministrativa.
art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento, in caso di diffusione della sentenza, delle generalità del minore e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
Massime di principio
- Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale quando i documenti richiesti sono funzionali alla tutela di una posizione giuridica dedotta in un giudizio pendente, anche se la controversia principale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La richiesta di accesso può riguardare anche documenti relativi a prestazioni sanitarie e sociosanitarie, purché il richiedente dimostri il nesso concreto tra la conoscenza degli atti e la tutela della propria posizione giuridica.
- La presenza di dati personali o sanitari nei documenti richiesti non determina automaticamente il diniego dell’accesso: l’amministrazione e il giudice devono effettuare il bilanciamento tra esigenza difensiva e riservatezza, assicurando, ove necessario, l’oscuramento dei dati non pertinenti o eccedenti.
- Ai sensi dell’art. 30 della legge n. 730/1983, le attività socio-assistenziali in favore delle persone disabili non autosufficienti gravano sugli enti locali, mentre gli oneri delle prestazioni di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale e delle Unità Sanitarie Locali.
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