Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare durata dal 1995 al 2019, nella quale era stata ammessa al passivo per un credito di lire 21.264.763. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo applicando il limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto non sul credito ammesso, ma sulla somma effettivamente attribuita nel riparto dell'attivo, molto inferiore. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la parte istante ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2-bis, commi 1 e 3, l. n. 89/2001, 93 l. fall. e 14 c.p.c., sostenendo che, data la natura decisoria della verifica dello stato passivo, il valore del diritto accertato va parametrato all'importo ammesso al concorso e non al riparto. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame del piano di riparto, assumendo in subordine che il limite dovesse essere riferito all'importo di euro 6.359,95 e non alla somma netta corrisposta. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizio motivazionale per la condanna alle spese nonostante la parziale vittoria ottenuta in monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata di un fallimento, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 deve essere riferito al credito ammesso al passivo e non alla somma successivamente distribuita nel piano di riparto, perché quest'ultima dipende da variabili estranee al credito e alla posizione del creditore. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento del secondo e, per effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., anche del terzo. Il decreto della Corte d'appello è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà applicare il principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2-bis, legge n. 89/2001
il comma 3 pone un limite di valore all'indennizzo, da riferire al credito ammesso al passivo e non alla somma poi ripartita.
art. 93 legge fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione al subprocedimento di verifica del passivo.
art. 14 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma di collegamento per la determinazione del valore della causa.
art. 91 c.p.c.
evocato per contestare la regolazione delle spese in base al principio di soccombenza.
art. 336 c.p.c.
l'accoglimento di un motivo determina l'assorbimento degli altri per effetto espansivo interno.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il valore della controversia rilevante per il limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto coincide con l'importo del credito ammesso al passivo, non con la somma effettivamente attribuita in sede di riparto.
- La somma ricavata dal piano di riparto non è parametro idoneo a determinare il valore del diritto accertato, poiché dipende da fattori estranei alla natura e all'entità del credito e alla posizione del singolo creditore.
- Quando viene accolto un motivo che assorbe le ulteriori censure, queste restano non esaminate; l'accoglimento comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per l'applicazione del principio di diritto e per la regolazione delle spese.
- In tema di spese, la valutazione della soccombenza va coordinata con l'esito effettivo della controversia e con l'eventuale cassazione del provvedimento impugnato.
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