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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21736/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tributi doganali relativi a importazioni del 2005 di lampade la cui origine era contestata: l'amministrazione doganale ha ritenuto che le merci fossero di origine cinese e non malese, con conseguente esclusione del regime preferenziale previsto per le merci malesi, emettendo un avviso di accertamento e un successivo atto di contestazione e irrogazione sanzioni. In sede di rinvio, la CTR ha respinto l'appello della società contro l'accertamento e ha accolto l'appello dell'Agenzia contro l'annullamento delle sanzioni, escludendo sia l'errore attivo dell'autorità doganale malese sia la buona fede della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o illogica/contraddittoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la mancanza di scritture doganali dell'autorità malese quale causa dell'asserito errore attivo; 3) violazione dell'art. 220, comma 2, lett. b), CDC, per avere escluso la buona fede della società; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla colpa nell'illecito doganale; 5) violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, per avere affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito doganale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla pretesa motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR conteneva una motivazione puntuale e articolata, ben oltre il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano, sotto l'etichetta del vizio motivazionale o della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie circa l'esistenza dell'errore attivo, la buona fede della contribuente e l'elemento soggettivo dell'illecito. In applicazione del principio per cui il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la ricostruzione del fatto concreto, la Corte ha confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori adempimenti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta che la motivazione sia semplicemente non condivisa o ritenuta illogica dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile il cattivo apprezzamento delle prove o la richiesta di rivalutare il merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di una motivazione mancante, apparente o del tutto inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 220, comma 2, lett. b), CDC

    La sua applicazione dipende dalla concreta verifica, in fatto, dei presupposti dell'errore dell'autorità e della buona fede dell'operatore; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di tali circostanze.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    La censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito compiuta dal giudice di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non quando la motivazione sia semplicemente ritenuta errata o sintetica.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il cattivo apprezzamento delle prove o la rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione di legge è configurabile solo per erronea ricognizione della norma astratta; quando la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
  • In materia doganale, la verifica dell'errore dell'autorità e della buona fede dell'operatore costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, anche quando prospettata come violazione di legge, è inammissibile se mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle circostanze fattuali già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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