Sentenza n. 2716/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto dell’USR per la Campania, Ufficio IV, n. 59671 del 06/08/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto San Francesco; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto San Francesco, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93769 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto San Francesco, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che aveva negato all'istituto presso il quale erano iscritti il riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli elenchi delle scuole paritarie e non paritarie e gli atti presupposti. La pretesa era fondata, in particolare, sul pregiudizio organizzativo e personale derivante dalla dinamica cautelare del giudizio promosso dall'istituto gestore dinanzi al TAR Lazio: il riconoscimento provvisorio della parità era stato disposto in esecuzione di un decreto monocratico, ma tale misura non era stata confermata dal collegio, con conseguente caducazione retroattiva degli effetti interinali. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Il TAR ha esaminato d'ufficio la questione, rilevando che gli studenti non erano destinatari del potere amministrativo di riconoscimento della parità e non erano titolari di un interesse legittimo direttamente inciso dal diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare il merito delle censure contro il diniego. La legittimazione e l'interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione; richiedono una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto del potere, e una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa o attenuata dalla sentenza. Nel caso concreto, il rapporto amministrativo relativo al riconoscimento della parità scolastica intercorreva esclusivamente tra l'Amministrazione e il soggetto gestore dell'istituto. Quest'ultimo era il destinatario del diniego, l'unico legittimato a presentare l'istanza, a dimostrare il possesso dei requisiti e a partecipare al procedimento; pertanto, era il solo titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione a impugnare. Gli studenti erano invece titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto, avente a oggetto l'erogazione del servizio scolastico contro pagamento della retta. Il loro interesse alla conservazione della parità era soltanto riflesso e di fatto, non sufficiente a fondare un'autonoma azione di annullamento. Essi avrebbero potuto, ricorrendone i presupposti, intervenire nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell'art. 28 c.p.a. Gli atti amministrativi adottati in esecuzione delle misure cautelari monocratiche, inoltre, erano espressamente provvisori e subordinati agli esiti del giudizio, sicché non avevano creato un affidamento giuridicamente tutelabile in capo agli studenti. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà, pari a euro 1.000, oltre accessori, gli studenti sono stati condannati in solido.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata direttamente incisa dal provvedimento amministrativo.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile quando difetta una condizione dell'azione, tra cui la legittimazione ad agire.
art. 28 c.p.a.
Il soggetto portatore di una situazione giuridica connessa o dipendente da quella dedotta in giudizio può, ricorrendone i presupposti, intervenire nel processo promosso dal titolare del rapporto amministrativo principale.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui il principio per cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Un interesse di fatto, anche se collegato agli effetti dell'azione amministrativa, non consente di agire autonomamente per ottenere effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto.
art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale dell'ente gestore; ciò individua il titolare del rapporto amministrativo.
art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica grava sul soggetto gestore.
art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
Il soggetto gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti e a comunicare le variazioni relative alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della scuola, confermandone il ruolo di interlocutore procedimentale diretto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è comunicato al soggetto direttamente coinvolto nel procedimento di riconoscimento, ossia al gestore dell'istituto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima di decidere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio, legittimazione ad agire e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione: devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione, richiedendo rispettivamente una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita e una lesione concreta e attuale suscettibile di essere incisa dall'eventuale accoglimento.
- Quando un provvedimento amministrativo regola un rapporto bilaterale tra l'Amministrazione e un soggetto determinato, la legittimazione autonoma all'impugnazione spetta, di regola, al titolare della posizione giuridica direttamente coinvolta nel rapporto amministrativo; i soggetti che subiscono soltanto effetti riflessi o di fatto non possono proporre autonomamente l'azione di annullamento.
- Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il soggetto gestore dell'istituto è il titolare del rapporto amministrativo e dell'interesse legittimo pretensivo, poiché presenta l'istanza, dimostra il possesso dei requisiti, partecipa all'istruttoria e riceve il provvedimento finale; gli studenti non sono destinatari diretti del potere e non hanno, per ciò solo, legittimazione autonoma a impugnare il diniego.
- Il titolare di un rapporto contrattuale o di una situazione giuridica dipendente e connessa al rapporto amministrativo principale, ma non direttamente inciso dal potere, può eventualmente far valere le proprie ragioni mediante intervento nel giudizio promosso dal titolare della posizione legittimante, ai sensi dell'art. 28 c.p.a., ma non può sostituirsi a quest'ultimo nell'azione di annullamento.
- Gli atti amministrativi adottati in esecuzione di una misura cautelare monocratica, quando siano espressamente subordinati agli esiti delle successive fasi processuali e qualificati come interinali, non fondano un affidamento giuridicamente tutelabile sulla stabilizzazione dei loro effetti in capo a soggetti diversi dal destinatario del rapporto amministrativo.
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