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Sentenza

Sentenza n. 1729/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1409/2023 pubblicata in data 19 aprile 2023 (procedimento R.G. 11894/2022), passata in giudicato

Giustizia amministrativa202504552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1409/2023, relativa al riconoscimento di euro 2.500,00 per ciascun docente a titolo di Carta elettronica del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1409/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno di essi l'importo complessivo di euro 2.500,00 quale Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti e ne ha dato avviso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe delle parti e dei difensori, e trasmessa in copia informatica via PEC insieme al ricorso. Essa si limitava a conferire il mandato per ogni fase e grado, compresa l'ottemperanza avanti al competente TAR, per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica, senza indicare lo specifico TAR né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. I ricorrenti non hanno inoltre dedotto elementi idonei a giustificare la concessione dell'errore scusabile o la sanabilità del vizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi identificativi della controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione prevista per quella apposta in calce o a margine del ricorso quando il contesto documentale unitario consenta di individuare la controversia; tale eccezione non è stata ritenuta applicabile alla procura cartacea separata, successivamente acquisita in copia informatica insieme al ricorso digitale. La mera congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere, o quantomeno essere coeva, al ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 il quadro interpretativo non presentava un'incertezza obiettiva tale da giustificarla; la pronuncia plenaria aveva confermato un indirizzo già esistente. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'assenza dei difensori in udienza non imponesse necessariamente l'adozione di un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio quando essa sia prospettata in udienza.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali non si sia instaurato il contraddittorio, salvo che la questione sia indicata in udienza e la mancata presenza dei difensori comporti rinuncia implicita alla possibilità di interloquire.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica consente di considerare telematicamente apposta in calce la procura su foglio separato, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia né dimostra, da sola, la preesistenza o coevità della procura rispetto al ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il processo amministrativo richiede, in via generale, la difesa tecnica, il che giustifica l'esigenza di una procura speciale adeguatamente formalizzata.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo circa la necessità della procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei difetti della rappresentanza processuale non opera quando la procura speciale manca o è inidonea al momento della proposizione del ricorso, secondo la disciplina applicata dal giudice amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto di stretta interpretazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Il richiamo alla procura apposta in calce o a margine rileva quando la relazione documentale consente di collegare inequivocabilmente la procura allo specifico ricorso; tale collegamento non è sufficiente, nel caso esaminato, a superare la genericità della procura separata.

  • art. 99 c.p.a.

    La sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 ha enunciato il principio vincolante secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, almeno attraverso elementi specifici ed esaustivi, l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso deve essere proposto; una procura generica rilasciata su foglio separato non soddisfa tale requisito quando non consenta di collegare con certezza il mandato allo specifico giudizio.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o, quantomeno, essere coeva alla sua redazione; non è sufficiente che sia formata o acquisita successivamente alla notificazione o al deposito del ricorso.
  • La previsione tecnica secondo cui la procura su foglio separato, depositata telematicamente insieme al ricorso, si considera apposta in calce non trasforma automaticamente una procura generica in procura speciale e non dimostra da sola la consapevolezza del mandante circa il contenuto dello specifico ricorso.
  • La mancanza o l'inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, assumendo un rischio processuale evitabile.
  • Quando una questione rilevata d'ufficio viene indicata in udienza e i difensori non partecipano alla camera di consiglio, la loro assenza può essere valutata come rinuncia implicita alla possibilità di contraddire, senza necessità di successiva ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardività

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