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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32195/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina dall’impugnazione di una serie di cartelle di pagamento, portata avanti mediante opposizione anche all’estratto di ruolo. La contribuente ha dedotto: mancata notifica delle cartelle; necessità di produrre gli atti in originale; illegittimità della notifica a mezzo posta; prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo. L’agente della riscossione si è costituito producendo documentazione ritenuta idonea a dimostrare la regolare notifica di tutte le cartelle e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la decisione è stata confermata, ritenendosi regolari le notifiche, non autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo in presenza di cartella correttamente notificata e applicabile la prescrizione decennale. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: (1) e (2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento di copie, per avere il giudice d’appello ritenuto generico il disconoscimento della documentazione prodotta in copia; (3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sul procedimento postale, sostenendo l’omesso invio della raccomandata informativa e l’assenza di prova rituale delle notifiche; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; (6) violazione delle norme sulla prescrizione, per avere la CTR applicato in modo indistinto il termine decennale ai crediti tributari senza distinguere la tipologia dei tributi.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. In particolare ha affermato che il disconoscimento della copia deve essere chiaro, circostanziato e specifico; che il ricorso per cassazione contro la ritualità della notifica deve riportare integralmente le relate o comunque gli atti notificatori rilevanti; che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, avendo affrontato i temi decisivi; e che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi il giudice di merito limitato a valutare le prove acquisite. Ha invece accolto il sesto motivo, osservando che il decorso del termine per impugnare la cartella non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; inoltre, per i crediti tributari occorre distinguere la singola imposta o entrata, non potendo applicarsi in modo indistinto la prescrizione decennale senza una verifica della specifica disciplina del tributo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per le regole sull’onere della prova e sulla contestazione della documentazione prodotta in giudizio

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al disconoscimento delle copie documentali

  • art. 2714 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova documentale

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all’originale deve essere specifica, chiara e circostanziata, altrimenti è inefficace

  • art. 2724 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova documentale

  • art. 2725 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova documentale

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    richiamati per il disconoscimento dei documenti prodotti in copia

  • art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 435/1992

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova documentale

  • artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la ritualità della notificazione

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata in tema di notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la disciplina della notificazione in materia tributaria

  • art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982

    richiamato per la raccomandata informativa nei casi di notifica non eseguita a mani del destinatario

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il vizio di motivazione/omessa pronuncia sia nella censura sulla prescrizione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o si pone in contrasto con le regole legali di valutazione; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    richiamato in tema di decadenza dall’opposizione alla cartella di pagamento

  • art. 2953 c.c.

    la mancata opposizione alla cartella non trasforma automaticamente la prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo

  • art. 2946 c.c.

    indicato come termine ordinario decennale per i crediti tributari ove non vi sia diversa previsione normativa

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato dalla ricorrente come termine quinquennale, ma la Corte precisa che va verificato in relazione alla tipologia del credito

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione, anche disattendendo implicitamente le difese incompatibili

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sul diritto di difesa

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel sesto motivo in relazione al ricorso per cassazione in materia tributaria

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il disconoscimento della copia fotostatica di un documento prodotto dalla controparte è inefficace se formulato in modo generico: il contribuente deve indicare specificamente quale atto contesta e per quali ragioni la copia differirebbe dall’originale.
  • Quando si censura in cassazione la ritualità della notificazione di cartelle o altri atti, il ricorso deve essere autosufficiente e riportare il contenuto delle relate o degli atti notificatori rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza ricorso a fonti esterne.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o decide in contrasto con le regole legali di prova; non è deducibile per contestare il semplice diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o il mancato esame di ogni singolo argomento difensivo, se la decisione affronta i temi decisivi.
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce l’irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; occorre un titolo giudiziale definitivo.
  • In materia di crediti iscritti a ruolo, la prescrizione va verificata in concreto in relazione alla specifica natura del credito, non potendo essere applicato in modo indistinto il termine decennale a tutte le entrate senza una disciplina normativa specifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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