Sentenza n. 46/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.07.2024, avente ad oggetto la cd. “carta elettronica del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 258/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, mediante messa a disposizione di € 500,00 per ciascun anno. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 agosto 2024, non era stata appellata entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed era pertanto passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte. I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 475 c.p.c. e all’art. 115 c.p.a., l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non contestato l’inadempimento del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti e, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, a ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è ammissibile quando si deduce la mancata esecuzione di un giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi comportanti il pagamento di somme; decorso tale termine, può essere proposto il giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
A seguito delle modifiche collegate alla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha eliminato la necessità della formula esecutiva, con riflessi sull’accesso al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- Per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
- Quando il giudicato comporta il pagamento di somme da parte di un’amministrazione statale, il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato chiaro, del decorso del termine dilatorio e dell’inadempimento non contestato dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice e può delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti; in tal caso non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo.
- L’insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme, potendo il commissario ricorrere, nei presupposti previsti dalla legge, al pagamento in conto sospeso.
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