Sentenza n. 693/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: I) della comunicazione di notifica effettuata in data 08.01.2026 del decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione e per redazione verbale di consistenza ed immissione nel possesso protocollo UA 3/12/2025 IFR-ING\A0011\P\2025\0001258 e del correlativo Decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione; II) della Delibera, richiamata sub I n. 101/Esercizio 2025 del Referente di Progetto della Vice Direzione Generale Operation Direzione Investimenti Programmi Soppressione P.L. e risanamento acustico di RFI con cui stata approvata la variante al Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità delle opere sostitutive del PL al Km 1+799 della linea ferroviaria Salerno - Mercato San Severino, in Comune di Salerno (SA); III) della lettera provvedimento di INFRARAIL del 26.01.2026; IV) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente, antecedente e presupposto ai sopra individuati provvedimenti, impregiudicato ed insistendosi per l’impugnazione degli atti opposti con il ricorso introduttivo iscritto al numero di ruolo 417/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d’urgenza e relativi atti di approvazione della variante progettuale e dichiarazione di pubblica utilità per opere sostitutive di un passaggio a livello, nonché comunicazione di notifica e lettera di riscontro alle osservazioni
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’occupazione d’urgenza e alla successiva espropriazione, sostenendo: 1) la violazione dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001, poiché l’inclusione della particella 960, non compresa nel primo piano particellare, avrebbe richiesto una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la riattivazione delle garanzie partecipative; 2) la violazione dell’art. 11 d.P.R. 327/2001 e delle garanzie partecipative; 3) difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, in quanto sarebbe stata prevista l’ablazione di soli 17 mq della particella 960 senza verificare la compatibilità dell’intervento con la stabilità e l’utilizzabilità dell’edificio; 4) violazione degli artt. 7 e 9 l. 241/1990 e degli artt. 11, 16 e 17 d.P.R. 327/2001, per omessa o apparente valutazione delle osservazioni riguardanti errori planimetrici, individuazione delle particelle, frazionamento del bene e possibili alternative progettuali; 5) violazione dell’art. 22-bis d.P.R. 327/2001, per mancata notifica quale proprietaria o comproprietaria della particella 195 e per esecuzione dell’immissione in possesso prima della notificazione del decreto; 6) difetto di motivazione sulle ragioni dell’urgenza dell’occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto applicabile l’art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001, poiché la modifica del piano particellare derivava da un mero errore di posizionamento dell’opera negli elaborati catastali e non da una variazione del tracciato. L’opera risultava infatti collocata nella medesima posizione topografica sia nel progetto definitivo sia in quello esecutivo; inoltre, la modifica ricadeva nella fascia di rispetto ferroviaria e nella fascia di tolleranza prevista per la strada di progetto. Non era quindi necessaria una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio né la rinnovazione della relativa procedura partecipativa. La censura relativa alle conseguenze strutturali dell’ablazione parziale è stata respinta perché tali conseguenze erano state soltanto allegate e non provate. Quanto alle osservazioni della proprietaria, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione le aveva riscontrate con i provvedimenti del 16 e del 26 gennaio 2026; ha inoltre precisato che l’amministrazione deve valutare le osservazioni pertinenti, ma non è tenuta a confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione sintetica. Il motivo concernente la particella 195 è stato respinto per mancanza di prova documentale della proprietà o comproprietà. È stata inoltre ritenuta perfezionata la notifica del decreto di occupazione prima dell’immissione in possesso del 19 dicembre 2025: il decreto era stato notificato il 5 dicembre 2025 presso la casa comunale, con successivo avviso mediante raccomandata, ritirata per compiuta giacenza da un familiare il 3 gennaio 2026. Infine, il decreto di occupazione è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo alla precedente dichiarazione di pubblica utilità, nella quale era stata affermata la particolare urgenza dei lavori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
L’approvazione di una variante progettuale che non comporti una variazione del tracciato al di fuori delle fasce di rispetto produce l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità senza necessità di una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La mera correzione della localizzazione catastale dell’opera non equivale a variazione del tracciato.
art. 11 d.P.R. 327/2001
Non è necessaria la rinnovazione della procedura di apposizione del vincolo quando ricorrono i presupposti dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere notificato secondo le forme previste dalla legge; nel caso concreto la notificazione si è perfezionata mediante deposito presso la casa comunale e gli adempimenti successivi, anteriormente all’immissione in possesso.
art. 10, comma 1, lettera b), l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a valutare le memorie e i documenti presentati dall’interessato quando pertinenti all’oggetto del procedimento, ma non deve fornire una confutazione analitica di ogni osservazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione può essere sintetica e non richiede l’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, purché renda comprensibili le ragioni della decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in forma semplificata, essendo il contraddittorio integro e l’istruttoria completa.
art. 49 d.P.R. 753/1980
La modifica progettuale è stata ritenuta interna alla fascia di rispetto ferroviaria di 30 metri, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001.
Massime di principio
- La variante progettuale che corregge un errore di posizionamento catastale dell’opera, senza modificarne il tracciato topografico e rimanendo nelle fasce di rispetto previste dalla normativa, non richiede una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 327/2001.
- Il proprietario che deduca l’illegittimità di un’ablazione parziale per le conseguenze strutturali o funzionali sull’edificio deve fornire una prova concreta di tali conseguenze; la mera allegazione non è sufficiente.
- Nell’ambito del procedimento espropriativo, l’amministrazione deve valutare le osservazioni del privato pertinenti all’oggetto del procedimento, ma non è obbligata a confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione sintetica idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
- Il decreto di occupazione d’urgenza può essere motivato mediante il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, poiché l’occupazione costituisce una fase attuativa della precedente dichiarazione.
- La notificazione del decreto di occupazione d’urgenza secondo le forme previste per l’irreperibilità o l’assenza del destinatario può perfezionarsi prima dell’effettiva conoscenza personale dell’atto, purché siano stati eseguiti gli adempimenti notificatori prescritti.
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