Ordinanza del 29/03/2018 n. 65 - Corte Costituzionale
Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Remunerazione del servizio con un aggio percentuale interamente a carico del debitore - Quantificazione del compenso Indeterminatezza dei criteri - Prospettata illegittimità dell' art. 17 -comma 1- del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Esclusione - Inammissibilità della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.L. n. 185/2008, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. La Commissione tributaria regionale della Lombardia non aveva indicato con sufficiente chiarezza il rimedio richiesto né i criteri ai quali ancorare la quantificazione dell’aggio, se ai costi complessivi del sistema di riscossione o a quelli della singola procedura esecutiva.
Manifesta inammissibilità della questione sull’aggio di riscossione a carico del debitore
Oggetto e decisione
L’ordinanza riguarda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione disciplina il compenso spettante all’agente della riscossione, posto in larga parte o interamente a carico del debitore mediante un aggio percentuale.
La Corte costituzionale, con ordinanza del 6 febbraio 2018, depositata il 29 marzo 2018, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Giudizio principale e rimessione
La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nel giudizio di appello promosso da D.G.T. s.r.l. con socio unico contro Equitalia Nord s.p.a., successivamente incorporata in Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, limitatamente alla parte relativa ai compensi di riscossione.
L’ordinanza di rimessione è stata emessa l’8 giugno 2016 ed è stata iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2016.
Censure prospettate dal giudice rimettente
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sotto tre profili costituzionali.
- Art. 3, primo comma, Cost.: la disciplina avrebbe creato una disparità di trattamento tra il contribuente che paga tempestivamente quanto indicato nell’avviso di accertamento e quello che impugna l’atto e, in caso di soccombenza anche parziale, riceve una cartella di pagamento con applicazione del compenso di riscossione. La norma, inoltre, non avrebbe collegato adeguatamente l’aggio al costo effettivo del servizio svolto.
- Art. 24, primo comma, Cost.: l’applicazione dell’aggio, sommata ai costi ordinari del contenzioso, potrebbe dissuadere il contribuente dall’esercitare il diritto di difesa e dall’impugnare l’atto impositivo.
- Art. 97, primo comma, Cost.: il sistema sarebbe contrario ai principi di imparzialità e buon andamento, poiché consentirebbe l’iscrizione a ruolo senza previo invito e riconoscerebbe a un soggetto formalmente privato, partecipato dallo Stato, compensi ritenuti sproporzionati rispetto all’attività concretamente svolta.
Posizioni delle parti e del Presidente del Consiglio dei ministri
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto la non fondatezza della questione, osservando che il legislatore avrebbe ragionevolmente scelto di porre il costo della riscossione a carico dei contribuenti morosi, anziché della fiscalità generale. Tra i soggetti morosi potrebbero rientrare anche coloro che pagano entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.
È stato inoltre rilevato che il contribuente potrebbe pagare dopo la notifica dell’atto impositivo senza attendere l’iscrizione a ruolo e la cartella. Secondo la difesa statale, non sarebbe dimostrato che l’aggio determini una sovracompensazione, poiché esso sarebbe destinato a remunerare i costi complessivi dell’intero sistema di riscossione e non necessariamente la singola operazione esecutiva.
La determinazione proporzionale dell’aggio rispetto all’importo del debito, comprensivo degli interessi, sarebbe riconducibile alla discrezionalità legislativa e a criteri mutualistico-attuariali, idonei a distribuire tra i contribuenti i costi e i rischi complessivi del sistema.
D.G.T. s.r.l. ha invece sostenuto l’illegittimità costituzionale della norma, affermando che il compenso avrebbe dovuto essere correlato all’attività concretamente svolta e ai relativi costi, con la previsione di limiti minimo e massimo. La società ha contestato anche l’idoneità dell’aggio a gravare sul contribuente che esercita il diritto di difesa e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 480 del 1993.
Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità della questione per indeterminatezza dell’oggetto, carenza di motivazione, insufficiente descrizione della fattispecie, difetto di rilevanza e mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Ha sostenuto che alcune argomentazioni del giudice rimettente riguardassero in realtà l’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, anziché l’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.
Valutazione della Corte sull’ammissibilità
La Corte ha rilevato plurimi profili di inammissibilità.
Con riferimento all’art. 97 Cost., la motivazione della censura è stata ritenuta insufficiente, confusa e oscura. L’ordinanza non avrebbe chiarito adeguatamente il rapporto tra la disciplina dell’aggio e i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Quanto alle censure fondate sugli artt. 3 e 24 Cost., la Corte ha riscontrato un’assoluta indeterminatezza e ambiguità del petitum, ossia della concreta pronuncia richiesta.
In particolare, non risultava chiaro se il giudice rimettente intendesse:
- eliminare integralmente l’aggio;
- contestare la possibilità di emettere la cartella di pagamento mentre l’avviso di accertamento è impugnato;
- oppure modificare la disciplina dell’aggio, mantenendolo ma ancorandolo a criteri diversi.
La disposizione relativa all’emissione della cartella in pendenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento non era, peraltro, espressamente indicata né censurata nell’ordinanza di rimessione.
Indeterminatezza dei criteri di quantificazione dell’aggio
La Corte ha sottolineato che, anche interpretando la questione come diretta a ottenere una rideterminazione dell’aggio in funzione dei costi effettivi, permaneva un’insuperabile ambiguità.
L’ordinanza non indicava infatti quale dovesse essere il parametro di riferimento per valutare la sproporzione del compenso. Non era possibile comprendere se il confronto dovesse essere effettuato:
- con i costi complessivi sostenuti dall’agente della riscossione per l’organizzazione e il funzionamento dell’intero sistema;
- oppure con il costo specifico della singola procedura esecutiva svolta nei confronti del debitore.
La mancata indicazione dei criteri per la quantificazione dell’aggio impediva alla Corte di individuare l’eventuale intervento costituzionalmente necessario e i termini della pronuncia richiesta.
Esito finale
La Corte costituzionale ha applicato la propria costante giurisprudenza sull’inammissibilità delle questioni formulate in modo generico, oscuro o indeterminato, richiamando, tra le altre, le ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015.
È stata quindi dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999, come modificato dall’art. 32, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost.
La decisione non contiene una pronuncia di merito sulla conformità costituzionale dell’aggio, ma si fonda esclusivamente sulle carenze dell’ordinanza di rimessione, in particolare sull’indeterminatezza dell’oggetto e dei criteri dell’intervento richiesto.
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