Ordinanza del 28/03/2018 n. 7602 - Corte di Cassazione
IRAP - Rimborso - Autonoma organizzazione - Reddito consistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso di un dottore commercialista che aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2003. La sentenza regionale aveva negato il rimborso valorizzando il consistente reddito e lo svolgimento dell’attività in studi situati a Mantova e Gonzaga, ma la motivazione è stata ritenuta insufficiente e generica. L’autonoma organizzazione deve essere valutata sulla base della responsabilità dell’organizzazione, dei beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell’impiego non occasionale di lavoro altrui; la consistenza del reddito, di per sé, non costituisce un indice rilevante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
IRAP: rimborso e prova dell’assenza di autonoma organizzazione del professionista; irrilevanza della consistenza del reddito.
IRAP e rimborso richiesto dal professionista
La controversia riguarda il diritto di S. N., dottore commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente, ritenendo non dimostrata l’assenza di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività professionale.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Riferimenti normativi e principio di imponibilità
La Corte richiama il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché l’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto quando l’attività non è autonomamente organizzata. Pertanto, il professionista che richiede il rimborso deve dimostrare l’assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione.
Criteri per accertare l’autonoma organizzazione
Secondo l’orientamento consolidato della Corte, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità e all’interesse di altri;
- impiega beni strumentali eccedenti, secondo ciò che normalmente accade, il minimo indispensabile per esercitare l’attività in assenza di organizzazione;
- si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L’accertamento concreto spetta al giudice di merito. Esso non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione risulta congrua, logica e adeguata agli elementi acquisiti.
La Corte richiama, tra gli altri, i precedenti Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678 e n. 3680 del 2007, nonché Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451.
Prove e allegazioni del contribuente
Il contribuente aveva prodotto elementi diretti a dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione, tra cui:
- le dichiarazioni dei redditi;
- le copie del registro dei beni strumentali ammortizzabili;
- la documentazione relativa ai costi del personale e al valore dei beni ammortizzabili indicati nelle dichiarazioni;
- l’inserimento, a Mantova, in una struttura riferibile alla responsabilità e all’interesse dello zio, che gli avrebbe concesso in comodato la stanza utilizzata per l’attività;
- l’impiego minimo di beni strumentali;
- l’assenza di personale o di collaboratori utilizzati nello svolgimento dell’attività;
- la contestazione dell’esistenza di un secondo studio a Gonzaga, trattandosi invece di un mero recapito presso il principale cliente;
- le fatture emesse nei confronti di tale cliente.
Inadeguatezza della motivazione della sentenza regionale
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto provata l’autonoma organizzazione sulla base del fatto che il contribuente percepiva un consistente reddito da lavoro autonomo e che svolgeva la professione in uno studio con più professionisti e in località distinte, Mantova e Gonzaga. Da tali circostanze aveva desunto l’esistenza di validi ausili e di risorse organizzative idonee a sostenere la produttività professionale.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivazione insufficiente, generica e inadeguata, soprattutto perché non confrontata in modo puntuale con le allegazioni e la documentazione prodotte dal contribuente. La sentenza regionale non aveva chiarito quali beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile fossero stati impiegati, né quale lavoro altrui fosse stato utilizzato in modo non occasionale.
Irrilevanza della consistenza del reddito
Il riferimento alla consistenza del reddito da lavoro autonomo è stato espressamente considerato non rilevante, di per sé, ai fini dell’accertamento dell’autonoma organizzazione.
Un reddito elevato o consistente non dimostra automaticamente l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma. L’analisi deve concentrarsi sui concreti mezzi impiegati, sulla responsabilità dell’organizzazione e sull’eventuale utilizzo non occasionale di personale o collaboratori, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Esito del giudizio
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, relativi rispettivamente:
- alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997;
- alla contraddittorietà, insufficienza e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
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