Ordinanza del 29/03/2018 n. 586 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Sentenza di primo grado che non contenga alcuna condanna - Inammissibilità - Danno grave e irreparabile - Non sussiste - Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di primo grado che dichiara inammissibile il ricorso del contribuente non contiene una condanna di merito e non può quindi essere oggetto di un’istanza di sospensione. La sproporzione tra il credito erariale e le capacità economiche degli obbligati non dimostra un danno grave e irreparabile a loro carico, potendo semmai arrecare un pregiudizio irreparabile all’Erario.
Inammissibilità della sospensione cautelare di una sentenza di primo grado che dichiara inammissibile il ricorso e insussistenza di un danno grave e irreparabile per gli obbligati.
Misure cautelari e sentenza di primo grado
Il documento riguarda l’ammissibilità di un’istanza cautelare di sospensione riferita a una sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. La decisione precisa che tale pronuncia non contiene una condanna di merito e, per questa ragione, non può costituire oggetto di sospensione cautelare.
Natura della pronuncia di inammissibilità
La sentenza che dichiara il ricorso inammissibile non impone, secondo il documento, alcuna condanna sostanziale a carico del contribuente. Mancando una statuizione di merito suscettibile di esecuzione o di produzione di effetti cautelarmente sospendibili, l’istanza di sospensione avente a oggetto tale sentenza deve essere dichiarata inammissibile.
Danno grave e irreparabile
Il documento esclude che la sproporzione tra l’ammontare del credito erariale e le possibilità economiche degli obbligati sia sufficiente a dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile nei loro confronti. La mera difficoltà economica derivante dall’entità della pretesa tributaria non integra, quindi, il presupposto necessario per l’accoglimento della misura cautelare.
Tutela dell’interesse erariale
La sproporzione economica evidenziata può, al contrario, rappresentare un possibile pregiudizio irreparabile per l’Erario. Tale circostanza rende necessaria la tutela dell’interesse erariale alla conservazione e alla riscossione del credito, anziché giustificare la sospensione richiesta dagli obbligati.
Principi applicabili
Dal documento emergono i seguenti principi:
- una sentenza di primo grado che dichiara inammissibile il ricorso del contribuente non contiene una condanna di merito;
- l’istanza di sospensione avente a oggetto una simile pronuncia è inammissibile;
- la sproporzione tra credito erariale e capacità economica degli obbligati non prova, di per sé, un danno grave e irreparabile per questi ultimi;
- la medesima sproporzione può evidenziare un pregiudizio irreparabile per l’Erario e giustificare la tutela del relativo interesse.
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