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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2018 n. 7638 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ritiene valida la notifica dell’avviso di liquidazione eseguita, in assenza del destinatario, mediante consegna a una persona qualificatasi collaboratrice e autorizzata al ritiro. La mancata cancellazione delle alternative prestampate “abitazione, ufficio, azienda” nella relata costituisce una mera irregolarità, superata dalla valutazione complessiva degli elementi disponibili. La sentenza della CTR Puglia viene cassata senza rinvio e il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento è rigettato. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro presso il domicilio fiscale del contribuente.

Validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro

La pronuncia riguarda la validità della notificazione dell’avviso di liquidazione presupposto a una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro dovuta per una scrittura privata stipulata il 6 gennaio 2004 tra Foggia Calcio, T.G.B.V. e V.A. La Corte di cassazione esamina il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 248/25/11, depositata il 30 giugno 2011, che aveva accolto l’impugnazione del contribuente ritenendo non validamente notificato l’avviso di liquidazione.

Vicenda processuale e posizione delle parti

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento sostenendo di non avere ricevuto il precedente avviso di liquidazione e di averne avuto conoscenza soltanto con la notifica della cartella. Il giudice di primo grado aveva deciso in senso sfavorevole al contribuente; la CTR Puglia aveva invece riformato tale decisione, ritenendo invalida la notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Censure dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

  • insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo;
  • violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60;
  • violazione dell’art. 139 c.p.c.;
  • violazione dell’art. 2700 c.c.

Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente ritenuto incerto il luogo della notificazione e il rapporto tra il contribuente e la persona che aveva ricevuto l’atto. La relata, pur contenendo una sequenza prestampata con le parole “abitazione, ufficio, azienda” senza la cancellazione delle alternative non pertinenti, riportava una crocetta accanto alla voce “abitazione”. Inoltre, il contribuente risiedeva nel Comune indicato e lì aveva il domicilio fiscale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973; il suo ufficio si trovava invece in un diverso indirizzo.

Decisione della CTR e ragioni del contrasto

La CTR aveva escluso la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, osservando che il destinatario era assente e che l’atto era stato consegnato a C.M., qualificatasi “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”.

Il giudice regionale aveva ritenuto che:

  • la relata non individuasse in modo univoco se la notifica fosse stata eseguita presso l’abitazione o presso l’ufficio;
  • C.M. fosse dipendente dello studio commerciale di B.A.L., situato al piano XI dello stabile, mentre il contribuente avrebbe avuto l’abitazione al piano V;
  • la consegnataria non fosse una persona di famiglia né un’addetta alla casa o all’ufficio del destinatario;
  • non fosse quindi dimostrato che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del contribuente.

Presupposti della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c.

La Corte chiarisce che le condizioni essenziali per la notifica prevista dall’art. 139 c.p.c. sono:

  • l’esatta individuazione del luogo della notificazione;
  • la presenza, in quel luogo, di una persona legata al destinatario da uno dei rapporti indicati dalla legge, tale da far presumere che l’atto venga tempestivamente portato a conoscenza del destinatario.

È incontestato che il contribuente risiedesse nel Comune indicato, che la residenza anagrafica coincidesse con il domicilio fiscale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973 e che il suo ufficio fosse ubicato in un diverso indirizzo.

La Corte richiama Cass. n. 2266/2010, secondo cui l’art. 139 c.p.c. non impone un ordine tassativo nella ricerca del destinatario tra casa di abitazione, sede dell’impresa e ufficio. La notifica può essere eseguita in uno qualsiasi di tali luoghi, purché esso si trovi nel Comune di residenza del destinatario.

Valutazione della relata di notifica

La mancata cancellazione, nel modulo prestampato, di una delle parole comprese nella sequenza “abitazione, ufficio, azienda” è qualificata come mera irregolarità. Essa non impedisce di valutare complessivamente il contenuto della relata e gli elementi concreti dell’attività notificatoria.

Nel caso esaminato assumono rilievo i seguenti elementi:

  • l’atto era indirizzato al contribuente presso il suo domicilio fiscale;
  • il messo notificatore aveva apposto una crocetta accanto alla voce “abitazione”;
  • la consegna era avvenuta nello stabile in cui il contribuente aveva la casa di abitazione;
  • C.M. si era dichiarata “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”;
  • la consegnataria aveva sottoscritto la ricevuta;
  • non vi era possibilità concreta di confondere lo stabile dell’abitazione con quello, diverso, in cui il contribuente aveva l’ufficio.

Secondo la Corte, tali elementi consentono di ricostruire in modo sufficientemente certo il luogo e le modalità della notificazione e dimostrano il compimento della sequenza procedimentale prevista dalla legge.

Consegna a persona qualificata e presunzione di conoscenza

In assenza del destinatario, la copia dell’atto può essere consegnata a una persona di famiglia oppure a una persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non sia infraquattordicenne o palesemente incapace.

La giurisprudenza richiamata dalla Corte stabilisce che è sufficiente che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea. La non occasionalità può essere presunta:

  • dall’accettazione dell’atto senza riserve, secondo Cass. n. 187/2000;
  • dalle dichiarazioni riportate dall’ufficiale giudiziario nella relata, secondo Cass. n. 12181/2013 e Cass. n. 26501/2014.

In presenza di tali elementi, spetta al destinatario che contesti la validità della notifica fornire la prova contraria, dimostrando l’inesistenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario riconducibile alle qualità previste dall’art. 139 c.p.c. oppure l’occasionalità della sua presenza.

Per questa modalità di consegna non è necessario l’ulteriore avviso al destinatario tramite lettera raccomandata. Tale adempimento è invece previsto dall’art. 139, comma 4, c.p.c. in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Irrilevanza della qualifica di dipendente dello studio commerciale

La Corte ritiene insufficiente, per superare la presunzione di regolarità della notifica, la sola circostanza che C.M. fosse dipendente dello studio commerciale di B.A.L., situato al piano XI del medesimo stabile.

Il messo notificatore aveva ricevuto la consegna da C.M. nella qualità dichiarata di “collaboratrice autorizzata al ritiro”, con sottoscrizione della ricevuta. In mancanza di adeguata prova contraria, tale dichiarazione è sufficiente a ritenere integrato il collegamento richiesto dalla disciplina notificatoria.

La Corte precisa inoltre che l’agente notificatore non è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario circa i propri rapporti con il destinatario. Ciò che rileva è l’esistenza di un rapporto sostanziale, anche provvisorio o precario, idoneo a far ragionevolmente presumere che il destinatario venga informato dell’avvenuta notificazione. A tale principio è richiamata Cass. n. 16164/2003.

Esito del giudizio e spese

La censura dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata. La Corte ha quindi:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato la sentenza della CTR Puglia;
  • deciso la causa nel merito senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto;
  • rigettato il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento;
  • compensato le spese dei giudizi di merito, in considerazione dell’evoluzione della vicenda processuale;
  • condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 24 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 28 marzo 2018.

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