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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26345/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006. L'accertamento traeva origine da rilievi mossi nei confronti della società partecipata dal ricorrente: l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e l'omesso versamento dell'IVA esposta in fatture emesse, recuperando a tassazione, in capo al socio, utili extracontabili presuntivamente distribuiti in proporzione alla quota detenuta (pari almeno al 95%). Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e contraddittorietà della motivazione, sostenendo l'inammissibilità dell'appello erariale per difetto di specificità, perché l'Ufficio avrebbe chiesto solo di accertare la correttezza del proprio operato e non la legittimità dell'atto impugnato. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e, in subordine, degli artt. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, oltre a vizio motivazionale, assumendo la nullità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione notificato solo alla società. Con l'ultimo motivo lamentava omessa pronuncia o carenza di motivazione sulla deducibilità dei costi, sostenuta per la loro connessione con i maggiori ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché prospettato formalmente come violazione di legge e vizio motivazionale, ma sostanzialmente diretto a censurare un error in procedendo/extrapetizione senza indicare correttamente il vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., senza esporre con sufficiente specificità le conseguenze processuali dell'errore e senza riprodurre l'atto di appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ricordando che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; inoltre il ricorso non riportava i passi rilevanti dell'avviso necessari al controllo di legittimità. Ha infine dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per difetto di specificità e per errata impostazione del vizio, osservando che la doglianza sull'omessa pronuncia presupponeva una statuizione negativa del giudice di merito che nella sentenza impugnata non risultava, e comunque mancava la riproduzione del motivo già dedotto nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La censura deve essere ricondotta al vizio effettivamente dedotto; quando si denuncia in sostanza un error in procedendo o extrapetizione, occorre prospettare il vizio nei termini corretti e con adeguata specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; se si contesta la motivazione o la portata di atti processuali o impositivi, occorre riprodurre i passaggi rilevanti per consentire il controllo della censura.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura relativa al difetto di specificità dell'appello tributario è stata ritenuta inammissibile per errata formulazione del vizio e difetto di specificità del ricorso.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo e di garanzia del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato sub specie di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato sub specie di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve essere chiaramente individuabile nella sua effettiva natura: la mera rubrica del motivo non basta se la sostanza della censura attiene a un error in procedendo o a un vizio di ultrapetizione.
  • Chi impugna in cassazione una sentenza tributaria per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo i passaggi essenziali dell'atto e della decisione necessari al controllo immediato della censura.
  • L'avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente quando mette il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum debeatur.
  • Le doglianze su omessa pronuncia o carenza di motivazione devono essere coerenti con il contenuto effettivo della sentenza impugnata e devono indicare con precisione il motivo già dedotto nei gradi di merito, altrimenti sono inammissibili.
  • La censura sul difetto di specificità dell'appello tributario richiede la trascrizione o quantomeno la puntuale riproduzione delle parti rilevanti dell'atto di appello, non potendo la Corte supplire mediante l'esame diretto dei fascicoli di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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