Sentenza n. 322/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 91 del 19 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 91 del 19 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con accredito di 500 euro per ciascun anno. Hanno chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato al Ministero tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. Il Ministero non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza della prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, sia applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Ne consegue che il creditore deve provare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice e che, in mancanza di tale prova, il ricorso per ottemperanza non può essere esaminato. È stata fatta salva la riproponibilità dell’azione, qualora siano rispettate le condizioni sostanziali e processuali. Nulla sulle spese, poiché l’amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nell’ambito del quale il ricorso è stato proposto.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza amministrativo. Il creditore deve provare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice; in mancanza, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione attributiva del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale che impone a un’amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di somme, trova applicazione l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La parte che agisce in ottemperanza contro un’amministrazione statale deve fornire la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice.
- La mancata prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, salva la possibilità di riproporlo dopo l’adempimento della prescrizione processuale.
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