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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06885/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico di una azienda sanitaria locale ha impugnato la nota con cui l’ente aveva modificato in senso peggiorativo il trattamento economico variabile aziendale, disponendo una riduzione del 30% e il recupero delle somme mediante trattenute in busta paga. Il lavoratore ha sostenuto che la decurtazione fosse illegittima perché applicata sull’intera consistenza dei fondi contrattuali e non solo sulle voci accessorie, con indebita incidenza su componenti non riducibili del trattamento e senza la preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, mentre la Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione incidentale del lavoratore e ha condannato la ASL alla restituzione delle somme trattenute. La ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 e della disciplina commissariale regionale sul risanamento sanitario, sostenendo che la riduzione era giustificata dalle esigenze di contenimento della spesa e riguardava solo la parte variabile/accessoria della retribuzione; con il secondo ha dedotto la violazione della contrattazione collettiva di settore, assumendo che la riduzione del 30% fosse proporzionale e rispettosa della diversa graduazione delle funzioni e che, al più, potesse discendere solo un diverso ammontare delle trattenute, non la condanna alla restituzione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti decisioni sul medesimo contenzioso: in caso di mancata tempestiva applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, la rideterminazione ex post dei trattamenti retributivi dei dirigenti medici deve avvenire ricalcolando il fondo con cristallizzazione all’importo 2010, poi riproporzionandolo per effetto delle cessazioni dal servizio e infine suddividendo le risorse tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione delle funzioni. Ha ritenuto illegittimo il taglio forfettario e uniforme del 30% operato dalla ASL, perché contrario al criterio legale di riproporzionamento; tuttavia ha rilevato che la Corte d’Appello, nel determinare il dare-avere e gli importi da restituire, non aveva considerato correttamente la previa riduzione dei fondi per le cessazioni dal servizio. Per questo è stato necessario un nuovo esame del quantum dovuto, secondo il corretto metodo di calcolo indicato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    stabilisce un tetto alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio e prevede che il relativo ammontare sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la sua applicazione richiede ricalcolo del fondo secondo criteri legali, non un taglio forfettario percentuale uniforme.

  • legge n. 122 del 2010

    norma di conversione del d.l. 78/2010 richiamata come base del limite alle risorse per il trattamento accessorio.

  • d.l. n. 78 del 2010

    fonte del meccanismo di contenimento della spesa e della cristallizzazione/riduzione proporzionale dei fondi contrattuali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni della Corte sul medesimo contenzioso.

  • Cass., Sez. Un., n. 33365 del 2022

    richiamata per affermare che il diritto soggettivo dedotto dal lavoratore non richiede, per essere tutelato, la rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione.

  • Cass. n. 6930/2021

    "il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius"

    utilizzata per escludere che la rideterminazione legittimi una modifica peggiorativa arbitraria del trattamento, dovendo rispettare i criteri legali e contrattuali.

  • art. 39 del CCNL 2002-2005 area dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa

    richiamato dal lavoratore per sostenere che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico dei dirigenti, in relazione alla graduazione delle funzioni.

  • art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area medico veterinaria

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della retribuzione di posizione nella dirigenza medica.

  • art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area medico veterinaria

    richiamato dalla ricorrente nel sostenere la legittimità della riduzione proporzionale della componente variabile.

  • art. 51 del CCNL 26.11.1996

    richiamato per chiarire che la revisione delle graduazioni attiene alle proporzioni e ai punteggi di riparto dei fondi, non al loro ammontare.

Massime di principio

  • Quando la legge impone la cristallizzazione di un fondo al livello di un anno base e la sua riduzione proporzionale alle cessazioni del personale, il ricalcolo non può essere sostituito da una decurtazione forfettaria uniforme applicata a tutti i destinatari.
  • Se la rideterminazione di un trattamento economico accessorio non è stata tempestivamente effettuata, il giudice deve verificare il corretto dare-avere applicando il metodo legale di ricalcolo del fondo, riproporzionamento per cessazioni e successiva ripartizione individuale secondo la graduazione delle funzioni.
  • La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali attiene alla distribuzione interna delle risorse tra gli aventi diritto, non alla legittimazione di un taglio generalizzato dell’ammontare complessivo del fondo.
  • In presenza di pretese patrimoniali individuali del lavoratore, la controversia resta devoluta al giudice ordinario anche se la legittimità del comportamento dell’ente dipende incidentalmente da atti di macro-organizzazione.
  • La restituzione di somme percepite in eccesso deve essere determinata confrontando quanto effettivamente corrisposto con quanto spettante in base al ricalcolo conforme alla normativa, non attraverso percentuali standardizzate sganciate dal sistema legale di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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