Cassazione Penale, Sentenza n. 28918/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo un errore di fatto percettivo della Corte di cassazione: la Cassazione avrebbe ritenuto che la persona offesa fosse scesa dall'autovettura disarmata, mentre a suo dire la sentenza di appello attestava che la vittima impugnava una livella. Tale circostanza sarebbe decisiva ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: ha richiamato la giurisprudenza sulle caratteristiche dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis (deve essere un errore percettivo chiaro e immediatamente rilevabile e non un errore di giudizio) e ha concluso che la Cassazione non ha equivocato la ricostruzione della Corte d'appello. La Corte territoriale aveva infatti escluso che la persona offesa fosse scesa armata; la possibilità che la vittima avesse tenuto una livella è stata solo ipotizzata rispetto a un segmento iniziale dell'azione e comunque non avrebbe mutato l'esito della decisione. La valutazione è stata supportata da elementi fattuali (due livelle rinvenute sul sedile posteriore, un'accetta sotto il sedile) e dalla considerazione che l'unico ferito fu la vittima Cacciatore, mentre Cutaia inflisse molteplici colpi. Inoltre la Corte ha ricordato il principio per cui la scriminante della legittima difesa non opera per chi si espone volontariamente a una situazione di pericolo. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è applicabile solo per un errore di fatto percettivo chiaro, immediatamente e oggettivamente rilevabile, che abbia inciso in modo decisivo sulla decisione; non copre errori di giudizio o di valutazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per responsabilità nelle impugnazioni; qui è stato usato per sanzionare la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. richiede di dimostrare un errore percettivo concreto, immediatamente riscontrabile dagli atti, e che tale errore sia stato decisivo per la decisione; non è sufficiente contestare la valutazione o il giudizio motivazionale della Corte.
- Gli errori che derivano da divergenze interpretative o da valutazioni di merito (errore di giudizio) non rientrano nell'ambito del rimedio straordinario per errore di fatto e devono essere impugnati con gli strumenti ordinari.
- Quando si censura una presunta svista della Corte di legittimità, è necessario indicare puntualmente dove si trova la contraddizione negli atti e mostrare come la rettifica avrebbe cambiato il risultato; la mera possibilità interpretativa non basta.
- Nelle vicende di legittima difesa/putativa, oltre alla presenza materiale di un'arma, rilevano la condotta complessiva delle parti, la dinamica degli eventi, e la valutazione della responsabilità di chi si è esposto volontariamente al rischio; anche se una vittima avesse avuto un oggetto, ciò non garantisce automaticamente la scriminante se il ricorrente si era volontariamente posto in situazione di pericolo.
- Imporre un onere di diligenza nella proposizione dei ricorsi: la proposizione di ricorsi infondati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e possibili sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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