Cassazione Penale, Ordinanza n. 28541/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo/secondo grado per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e altri reati, ha definito l'appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p. limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della nuova decisione e quelli già giudicati con precedente sentenza del Tribunale di Pavia, rinunciando agli altri motivi di gravame. La corte di appello ha quindi rideterminato la pena. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la determinazione della pena base e il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, a seguito del concordato in appello, la cognizione del gravame resta limitata ai soli capi o punti devoluti con i motivi residui, e non è possibile dolersi in cassazione dell'omessa motivazione sui motivi rinunciati; inoltre, il ricorso sulla misura della pena concordata è inammissibile salvo l'ipotesi di illegalità della pena, qui non dedotta e comunque non ravvisabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso investisse la misura della pena concordata in sede di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., tema non sindacabile in cassazione salvo il caso di illegalità della pena concordata, circostanza non eccepita né ravvisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti oggetto dei motivi residui dopo la rinuncia; la pena concordata, una volta recepita dal giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione salvo illegalità.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
Viene richiamata quale base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 599-bis c.p.p.
in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p.
La misura della pena concordata non può essere contestata con ricorso per cassazione, salvo il caso di pena illegale.
art. 599-bis c.p.p.
rinuncia agli altri motivi di gravame
La rinuncia ai motivi di appello limita il thema decidendum e preclude censure successive su motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a uno o più motivi di gravame restringe la devoluzione ai soli capi o punti residui, con conseguente preclusione di censure in cassazione su questioni non più devolute.
- La misura della pena oggetto di accordo tra le parti, una volta recepita dal giudice, non è sindacabile in cassazione in quanto tale, salvo che sia dedotta e risulti un'illegalità della pena concordata.
- La doglianza sulla determinazione della pena base o sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva in una contestazione della pena concordata nel patteggiamento in appello, in assenza di profili di illegalità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dal codice di rito.
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