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Sentenza

Sentenza n. 1379/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, emesso in data -OMISSIS-e notificato all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale veniva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale invito a presentarsi alla Polizia di Frontiera.

Giustizia amministrativa202600728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale invito a presentarsi alla Polizia di Frontiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 9, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost., nonché carenza di motivazione. Ha sostenuto che la Questura avesse operato un automatismo tra la condanna penale e la pericolosità sociale, senza considerare la durata del soggiorno in Italia, l’attività lavorativa continuativa, l’assenza di ulteriori condanne, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il mantenimento di rapporti collaborativi con la persona offesa e con le figlie. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione del possibile rilascio di un diverso permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La condanna riguardava maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi reiteratamente nei confronti della moglie anche in presenza delle figlie minori, con pena di due anni e due mesi di reclusione, divenuta irrevocabile. Il Ministero dell’Interno e la Questura hanno resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca. L’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 consente la revoca del permesso UE di lungo periodo quando vengono meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La presenza di una condanna per un reato ostativo non determina un automatismo assoluto, ma impone una valutazione discrezionale della pericolosità, considerando anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, tuttavia, il Questore aveva effettuato una valutazione complessiva e individualizzata, valorizzando la condanna definitiva per reiterati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, la gravità e continuità delle violenze, la loro commissione in presenza delle figlie minori, il perdurante timore ingenerato nella vittima, nonché due evasioni dagli arresti domiciliari. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare una prognosi di pericolosità sociale e a prevalere sugli elementi favorevoli rappresentati dai legami familiari, dall’attività lavorativa e dal percorso di affidamento in prova, che non impongono un automatismo inverso favorevole. Il Collegio ha escluso difetti di istruttoria, illogicità o irragionevolezza della motivazione. Ha inoltre ritenuto non praticabile il rilascio di un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, poiché tale possibilità opera solo quando non debba essere disposta l’espulsione, mentre nel caso concreto erano state avviate procedure espulsive per la commissione di reati ostativi anche ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La norma richiede una valutazione discrezionale della pericolosità sociale, non limitata all’esistenza della condanna, nella quale devono essere considerati anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] è revocato [...] quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.

    La revoca è legittima quando sopravvenga o venga accertata la mancanza delle condizioni di pericolosità richieste per il rilascio del permesso UE di lungo periodo.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    eventuale titolo di soggiorno diverso [...] solo qualora “non debba essere disposta l’espulsione” dello straniero

    Il rilascio di un diverso titolo dopo la revoca del permesso UE di lungo periodo è possibile soltanto se non deve essere disposta l’espulsione; tale possibilità è esclusa quando siano state avviate procedure espulsive per reati ostativi.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna per reati ostativi rileva ai fini della regolare permanenza e dell’avvio delle procedure espulsive.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Unitamente all’art. 4, comma 3, concorre a escludere il rilascio di titoli di soggiorno alternativi in presenza di condanne per reati ostativi.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.

    Il reato di maltrattamenti in famiglia è considerato reato ostativo e costituisce elemento particolarmente significativo nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni previste per il rilascio, è legittima quando l’amministrazione formuli una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • La condanna penale per un reato ostativo non determina automaticamente la revoca del permesso UE di lungo periodo: l’amministrazione deve considerare la complessiva personalità e condotta di vita dell’interessato, la gravità, natura e frequenza delle condotte, nonché la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • L’assenza di automatismo sfavorevole non comporta un automatismo favorevole: i legami familiari, l’attività lavorativa e l’avvio o il positivo esito di un percorso riabilitativo non impongono il mantenimento del titolo quando la gravità dei reati e gli ulteriori elementi individuali sostengano una prognosi negativa di pericolosità sociale.
  • La natura particolarmente grave e reiterata dei maltrattamenti in famiglia, commessi anche in presenza di figli minori, può giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza sugli interessi familiari e lavorativi dello straniero, purché tale prevalenza sia adeguatamente motivata dall’amministrazione.
  • Dopo la revoca del permesso UE di lungo periodo, il rilascio di un diverso titolo di soggiorno è possibile solo se non debba essere disposta l’espulsione; tale possibilità non opera quando la condanna riguarda reati ostativi alla permanenza ai sensi della disciplina sull’immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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