Cassazione Penale, Sentenza n. 6010/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) Violazione di legge rilevata con riferimento all'art. 601, comma 5, c.p.p.: si deduceva che il decreto di citazione in appello era stato notificato via PEC senza rispettare i quaranta giorni previsti dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10/10/2022, n.150), essendo invece stato dato un termine di venti giorni; si chiedeva la nullità della sentenza per violazione del termine. 2) Violazione di legge con riferimento agli artt. 125 e 545-bis c.p.p. e istanza di conversione della pena in una sanzione sostitutiva: il ricorrente aveva richiesto la conversione della pena con le sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma e lamentava l'omessa risposta della Corte di appello.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente (termine di venti giorni) perché, in assenza di specifiche norme transitorie, si applica il principio tempus regit actum con riferimento all'atto centrale (la sentenza di primo grado) e non all'atto esecutivo (decreto di citazione), per cui la nuova disciplina non poteva travolgere gli effetti già prodotti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'istanza di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive non fosse sufficientemente specifica da attivare un obbligo motivazionale più ampio: la sostituzione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e la consistente precedente giurisprudenza e i numerosi precedenti penali del ricorrente (certificati del casellario) giustificavano il rigetto senza ulteriori analisi. È stato inoltre rilevato che il reato non è estinto per prescrizione a causa della sospensione della prescrizione per 18 mesi ai sensi delle regole citate. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
La Corte ha interpretato che, nella formulazione previgente (termine a comparire di 20 giorni), trova applicazione ratione temporis quando la sentenza impugnata e l'appello sono stati posti in essere anteriormente alla riforma; il decreto di citazione è atto esecutivo non autonomo e non modifica il regime applicabile
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
art. 34; art. 94; art. 95
La riforma ha raddoppiato i termini a comparire e introdotto nuove sanzioni sostitutive; tuttavia in assenza di norme transitorie applicabili agli atti preliminari la Corte ha limitato l'effetto della riforma ai casi nei quali la pronuncia centrale sia successiva, rinviando all'interpretazione delle Sezioni Unite per i profili intertemporal
art. 11 delle Preleggi
Principio generale di diritto intertemporale richiamato (tempus regit actum): in mancanza di disciplina transitoria, l'atto rilevante deve essere isolato per individuare la legge applicabile
art. 125 c.p.p.
Richiamato come riferimento alla disciplina delle impugnazioni e dei riti connessi; la doglianza relativa alla mancata disamina delle richieste è stata esaminata alla luce del complesso normativa e giurisprudenziale
art. 545-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alle richieste di conversione della pena e agli effetti della riforma, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura per carenza di specificità dell'istanza
art. 20-bis c.p.
Norma sulle nuove pene sostitutive richiamata: l'applicabilità richiede valutazione giudiziale discrezionale ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica; collegio ha applicato questi parametri per rigettare la richiesta di sostituzione alla luce dei precedenti del ricorrente
art. 544 c.p.p.
Richiamato ai fini del computo della sospensione della prescrizione: la sospensione decorre dal termine per il deposito delle motivazioni della prima sentenza fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sent. n. 27614/2007, "Lista" e Sent. n. 38481/2023)
Principi richiamati in tema di regime intertemporale e di individuazione dell'actus rilevante per l'applicazione della normativa nuova: la disciplina delle impugnazioni va ancorata all'atto centrale (pronuncia della sentenza), non a meri atti esecutivi
Massime di principio
- Quando cambia la disciplina processuale e non esistono norme transitorie chiare, si applica il principio tempus regit actum riferito all'atto centrale (es. la sentenza) e non agli atti esecutivi o formali successivi
- Il decreto di citazione in appello è normalmente un atto esecutivo strettamente ancorato alla sentenza e non modifica il regime normativo applicabile già determinato dalla pronuncia di primo grado
- Le nuove disposizioni che ampliano termini o introducono benefici non si applicano automaticamente agli atti/processi già cristallizzati prima della loro entrata in vigore, salvo norma transitoria espressa
- La richiesta di sostituzione della pena con sanzioni alternative deve essere tempestiva e sufficientemente specifica, fornendo elementi utili al giudice per una prognosi favorevole; altrimenti il diniego può essere motivato anche sinteticamente
- La valutazione sulle pene sostitutive è discrezionale e deve rispettare i criteri dell'art. 133 c.p.; precedenti penali numerosi e gravi possono rendere il reo non meritevole del beneficio
- La prescrizione può rimanere sospesa per il periodo previsto dalla normativa in relazione al deposito della motivazione e al grado successivo, incidendo sul calcolo dell'estinzione del reato
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