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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2108/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva qualificato i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché tentata estorsione. Deduce l'assenza di prova di condotta violenta o minacciosa e contesta la sproporzione degli onorari richiesti, sostenendo la legittimità delle pretese professionali; inoltre denuncia errori processuali per la mancata individuazione/tempi delle querele presentate dalle persone offese (presunta mancanza o tardività delle querele). Propone tre motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del reato (art. 393 cod. pen. richiamato), (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita presenza in atti di querele non debitamente specificate, (iii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla tardività della querela di Giuseppe Lanzieri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché deduce questioni superate dalla Corte di appello e per questioni non deducibili avendo la ricorrente omesso specifici motivi di appello su taluni profili. Sono invece accolti il secondo e il terzo motivo: la Corte d'appello ha risposto in modo apodittico contestando la mancanza/tardività delle querele senza indicare quale querela e in quale data fosse stata proposta (in particolare quella della Cascone) e senza valutare la tempestività della querela di Lanzieri. Poiché la verifica della presenza e dei tempi delle querele richiede valutazioni di merito non svolgibili in Cassazione, la sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo giudizio limitatamente a tali profili. È richiamato altresì il diritto alla decisione sulla eventuale causa di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. nonostante l'esistenza di una causa di proscioglimento già dichiarata. In sintesi: parziale vittoria della ricorrente con annullamento e rinvio per mancata istruttoria/decisionalità sulle querele.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto (contestazione relativa a comportamento minaccioso/violento). La Corte ha ritenuto inammissibile la parte del motivo che impugnava la valutazione sul punto perché questioni analoghe non erano state dedotte in appello; non è stata quindi effettuata una nuova interpretazione sostanziale della norma, ma si è limitata a valutare la ritualità dell'impugnazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    articolo 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che, anche in presenza di una causa di proscioglimento già dichiarata, sussiste il diritto a una decisione sulla eventuale causa di improcedibilità che il giudice deve rilevare con immediatezza. Pertanto il giudice di merito deve valutare espressamente la sussistenza di cause di improcedibilità rilevabili d'ufficio.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito afferma la procedibilità denunciando la presenza di querele, deve indicare chiaramente quali querele sono in atti e le relative date: l'assenza di tale specificazione è motivo di annullamento.
  • Questioni rilevanti di fatto e di merito (es. tempestività della querela, momento della conoscenza del reato) richiedono valutazione dal giudice di merito; la Cassazione può annullare e rinviare se tali valutazioni non risultano effettuate o motivate.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) possono essere inammissibili se la parte non ha dedotto specifici motivi in appello rispetto a profili decisivi della sentenza di primo grado.
  • Anche quando esista una causa di proscioglimento o prescrizione, il giudice deve comunque decidere sulle eventuali cause di improcedibilità rilevabili ex art. 129 c.p.p.; la mancata decisione su tali cause può costituire vizio di motivazione.
  • La legittimità delle pretese economiche (onorarie) è rilevante per la qualificazione del fatto: se la pretesa è manifestamente fondata, può escludere la configurabilità del reato estorsivo, mentre se sproporzionata può avvalorare una valutazione contraria; tuttavia la verifica di tale fondatezza è di merito e deve risultare da specifica istruttoria e motivazione.
  • In appello la parte che intende contestare aspetti specifici della sentenza di primo grado deve proporre motivi mirati; altrimenti tali questioni possono essere considerate non dedotte e rendere inammissibili i corrispondenti motivi in Cassazione.

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