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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento-verbale di ritiro cautelare di armi munizioni e materiali esplodenti “nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione” ex art. 39 TULPS redatto il 13 luglio 2024 della Questura di Ferrara, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a carico del ricorrente, con il quale si è provveduto al ritiro del “Libretto personale per Licenza di Porto di fucile n. -OMISSIS-” intestato al ricorrente e rilasciato il 23-10-2023; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, anche non noti.

Giustizia amministrativa202401245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti e del libretto personale per licenza di porto di fucile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Questura di Ferrara, richiamando l'art. 39 TULPS, ha ritirato cautelarmente non soltanto la balestra e i relativi dardi, già sequestrati in occasione di un episodio caratterizzato da un contrasto con un terzo, ma anche il libretto personale relativo alla licenza di porto di fucile. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 39, comma 2, TULPS, per incompetenza della Questura ad adottare un provvedimento sostanzialmente incidente sul titolo autorizzativo, essendo il divieto di detenzione attribuito al Prefetto; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, poiché l'unica arma detenuta era già stata sequestrata e mancavano esigenze cautelari e una potenziale idoneità all'abuso delle armi; sviamento di potere, per l'illegittima estensione del ritiro cautelare delle armi al porto d'armi e per l'anticipazione degli effetti della revoca del titolo senza il relativo procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha interpretato l'art. 39 TULPS nel senso che il Prefetto può vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, mentre, nei casi d'urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre l'immediato ritiro cautelare dei materiali indicati dalla norma, dandone comunicazione al Prefetto. Tale potere cautelare è temporaneo e riguarda armi, munizioni e materie esplodenti, non anche i titoli che ne legittimano la disponibilità. La Questura, includendo nel ritiro il libretto della licenza di porto di fucile, ha quindi esercitato un potere non attribuitole, anticipando in via cautelare il potere prefettizio di divieto di detenzione e gli effetti della revoca del porto d'armi, quest'ultima da adottarsi dal Questore mediante il procedimento volto a verificare il rischio di abuso. Il vizio di incompetenza è stato ravvisato anche perché, dopo il sequestro della balestra, il ricorrente non disponeva più di armi e mancava una concreta necessità cautelare. È stato inoltre riconosciuto lo sviamento di potere. Le spese sono state compensate in ragione della natura temporanea e strumentale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, TULPS

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, con finalità cautelare, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne.

  • art. 39, comma 2, TULPS

    Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.

    Attribuisce agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza il potere urgente e temporaneo di ritirare armi, munizioni e materie esplodenti, ma non i titoli autorizzativi relativi alla loro detenzione o al loro porto.

Massime di principio

  • Il potere cautelare attribuito agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza dall'art. 39, comma 2, TULPS riguarda esclusivamente il ritiro materiale di armi, munizioni e materie esplodenti e non si estende ai titoli autorizzativi che ne legittimano la detenzione o il porto.
  • Il ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, TULPS ha natura urgente, temporanea e strumentale rispetto alle successive determinazioni dell'autorità competente; non può essere utilizzato per anticipare gli effetti del divieto prefettizio di detenzione o della revoca del porto d'armi.
  • È viziato da incompetenza il provvedimento con cui la Questura ritira cautelarmente il titolo di porto d'armi, poiché il potere di vietare la detenzione delle armi è attribuito al Prefetto e la revoca del titolo deve essere adottata nell'ambito del procedimento previsto per la verifica del rischio di abuso.
  • Lo sviamento di potere può ravvisarsi quando il ritiro cautelare delle armi viene disposto in assenza di una concreta esigenza cautelare e impiegato come strumento per conseguire il risultato sostanziale della sospensione o revoca del titolo autorizzativo.
  • Una volta che l'unica arma nella disponibilità dell'interessato sia stata già sequestrata, il successivo ritiro cautelare del titolo di porto d'armi non è giustificato dall'esigenza di sottrarre materialmente armi o munizioni alla disponibilità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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