Ordinanza n. 107/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ufficio SUAP del Comune di Oristano, registro generale n. 38 del 20 gennaio 2026, avente ad oggetto il provvedimento interdittivo in autotutela in merito alla pratica SUAPE940172 presentata dalla società ricorrente e volta al al rinnovo del titolo abilitativo alla posa di un cartello pubblicitario nella via Cagliari e di tutti i provvedimenti presupposti, successivi e comunque connessi, tra i quali: - la comunicazione datata 14 novembre 2025 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Oristano concernente la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/1990; - la nota datata 15 gennaio 2026 del Corpo di Polizia Locale di Oristano, avente ad oggetto la proposta del provvedimento interdittivo e annullamento in autotutela dell’autorizzazione C.U.N. 940172; nonché, per quanto occorrer possa, - la delibera del Consiglio Comunale di Oristano, n. 113 del 22 dicembre 2020 e gli allegati costituenti il Piano generale degli impianti pubblicitari; - la delibera del Consiglio Comunale di Oristano, n. 34 del 29 aprile 2021 e i relativi allegati costituenti il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo in autotutela relativo alla pratica SUAPE per il rinnovo del titolo abilitativo alla posa di un cartello pubblicitario su area privata prospiciente la viabilità urbana
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ditta ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del dirigente del Settore Sviluppo del Territorio-Ufficio SUAP del Comune di Oristano che aveva adottato un provvedimento interdittivo in autotutela sulla pratica SUAPE diretta al rinnovo del titolo abilitativo per la posa di un cartello pubblicitario in via Cagliari. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi, la proposta della Polizia Locale di annullamento in autotutela dell’autorizzazione, nonché, ove occorrente, il piano generale degli impianti pubblicitari e il regolamento comunale sul canone patrimoniale. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma la domanda cautelare presuppone la contestazione della legittimità del provvedimento interdittivo e dell’utilizzo del procedimento amministrativo seguito per il rinnovo del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, all’esito della delibazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto rilevante la disciplina degli artt. 34 e 37 delle direttive SUAPE della Regione Sardegna, osservando che l’art. 37, comma 1, esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità dell’intervento richiede valutazioni discrezionali dell’amministrazione, soprattutto in presenza di interessi pubblici sensibili, tra cui la pubblica incolumità. L’installazione di un impianto pubblicitario, anche se collocato su area privata, è idonea a incidere sul contesto prospiciente la viabilità urbana e può interferire con la sicurezza della circolazione. La valutazione sull’idoneità dell’impianto a non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada implica quindi apprezzamenti tecnico-discrezionali e non può essere considerata vincolata o automatica. Ne consegue l’inapplicabilità del modello procedimentale “a zero giorni” e la necessità di attivare la conferenza di servizi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta in assenza del necessario fumus boni iuris.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla comunicazione dei motivi ostativi, quali atti connessi impugnati.
artt. 34 e 37 delle direttive SUAPE della Regione Sardegna
La disciplina SUAPE impedisce il ricorso al procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità richiede valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
art. 37, comma 1, delle direttive SUAPE della Regione Sardegna
esclude il ricorso al procedimento in autocertificazione ogniqualvolta la verifica di conformità dell’intervento implichi valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, segnatamente nei casi in cui vengano in rilievo interessi pubblici sensibili, tra cui la tutela della pubblica incolumità
La presenza di interessi pubblici sensibili e di apprezzamenti tecnico-discrezionali esclude il procedimento “a zero giorni” e rende necessaria l’attivazione della conferenza di servizi.
Massime di principio
- Nell’ambito del procedimento SUAPE, l’autocertificazione non è utilizzabile quando la verifica di conformità dell’intervento richiede valutazioni discrezionali dell’amministrazione, in particolare se sono coinvolti interessi pubblici sensibili come la pubblica incolumità.
- L’installazione di un impianto pubblicitario situato su area privata, quando prospiciente la viabilità urbana, può incidere sulla sicurezza della circolazione stradale e richiede una valutazione tecnico-discrezionale sull’assenza di disturbo visivo per gli utenti della strada.
- Quando la valutazione amministrativa sull’impianto pubblicitario non è meramente vincolata o automatica, il modello SUAPE “a zero giorni” è inapplicabile e deve essere attivata la conferenza di servizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →