Sentenza n. 30/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della nota prot. n. 2383 del 10.3.2025 (notificata con raccomandata, ricevuta il 6.5.2025), con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano ha comunicato ai sigg. Francesco Pucci e Angela Pucci l’avvio del procedimento, finalizzato all’adozione dell’Ordinanza di sgombero della Cappella del Cimitero di Pescopagano, identificata con il n. 47 dalla Del. C.C. n. 19 del 27.6.2007, il cui suolo era stato concesso in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano al primo concessionario Giuseppe Antonio Miele, assegnando ai sigg. Francesco Pucci e Angela Pucci “il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente per l’estumulazione delle salme ivi tumulate, previa istruttoria preordinata all’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’estumulazione straordinaria, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà d’ufficio, con oneri a spese a vostro carico, che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la collocazione dei resti mortali, in base allo stato di mineralizzazione”; -degli artt. 93 e 97, commi 1, lett. b), e 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, nonché degli artt. 60, 60 bis e 95 dello stesso Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato con Del. C.C. n. 34 del 5.11.2020; -della Del. G.M. n. 45 del 5.7.2017, nella parte in cui ha determinato l’importo per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute in € 775 al mq.; -nonché, ove occorra, della nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 4454 del 24.7.2017 e della nota del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 7361 del 18.9.2017; -della diffida ad adempiere del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 2155 del 5.4.2018, mai ricevuta; -per quanto di ragione, della Del. C.C. n. 33 del 5.9.2019, con la quale è stata istituita la Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale, con particolare rifermento alla complessa questione delle concessioni cimiteriali; -del verbale n. 4 del 29.7.2020, con il quale la predetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale ha stabilito che i sigg. Francesco Pucci e Angela Pucci non avevano diritto alla sepoltura nella suddetta Cappella n. 47, in quanto non erano legati al concessionario fondatore Giuseppe Antonio Miele dal vincolo di parentela iure sanguinis, previsto nell’atto di concessione, perché figli di Teresa Pinto, sorellastra di Angiolina Pinto, moglie di Giovanni Miele, figlio del primo concessionario Giuseppe Antonio Miele; -delle successive note del Presidente della suddetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale prot. n. 295 del 13.1.2021 e prot. n. 859 dell’8.2.2021; nonché per l’accertamento della natura perpetua della concessione cimiteriale, rilasciata al primo concessionario Giuseppe Antonio Miele in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento finalizzato allo sgombero della cappella cimiteriale, con ordine di estumulazione e previsione di esecuzione d’ufficio in danno, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari cimiteriali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale che qualificava la cappella cimiteriale come detenuta sine titulo e assegnava un termine per l’estumulazione delle salme, con avvertimento di esecuzione d’ufficio a loro spese. Hanno dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione aveva anticipato gli effetti della misura senza assegnare un termine per presentare osservazioni e documenti; dall’altro, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando l’applicazione dell’art. 93 del regolamento comunale di polizia mortuaria del 2013, che dichiarava scadute tutte le concessioni anteriori al 31 dicembre 1913. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’accertamento della natura perpetua della concessione rilasciata nel 1892 al primo concessionario. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di avvio, ritenendola atto endoprocedimentale, e l’irricevibilità dell’impugnazione degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della comunicazione di avvio, poiché essa non si limitava a informare dell’avvio del procedimento, ma imponeva direttamente l’estumulazione entro un termine e prevedeva l’esecuzione d’ufficio in danno, risultando quindi immediatamente lesiva. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti sulla base della documentazione relativa alla ristrutturazione della cappella, dalla quale emergeva la successione nella disponibilità del manufatto. Nel merito, ha accolto la censura relativa al difetto di istruttoria e ha assorbito il motivo sulla violazione dell’art. 7 l. 241/1990. La concessione originaria del 14 gennaio 1892 era stata rilasciata in applicazione del regolamento comunale del 1877, che prevedeva per le cappelle familiari una durata perpetua. L’art. 93 del regolamento del 2013, utilizzato dal Comune per sostenere la scadenza della concessione, era stato annullato con precedente sentenza del TAR Basilicata, passata in giudicato dopo l’estinzione per rinuncia dell’appello comunale. Ne conseguiva l’obbligo del Comune di riconoscere la natura perpetua della concessione e l’illegittimità degli atti fondati sulla sua asserita scadenza o sull’assenza di titolo. Sono state annullate la comunicazione del 2025, le note del 2017 e del 2018, il verbale della commissione consiliare e le successive note della commissione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Il motivo relativo alla violazione degli obblighi partecipativi è stato assorbito, poiché il ricorso è stato accolto per il più radicale difetto di istruttoria.
art. 93 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano, approvato con Del. C.C. n. 10/2013
sono dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913
La disposizione non poteva essere applicata perché era stata annullata con precedente sentenza del TAR Basilicata, passata in giudicato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 29 c.p.a. e agli artt. 91 e 92 c.p.c., per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 29 c.p.a.
Richiamato, unitamente alle norme sulle spese processuali, quale base della condanna del Comune soccombente.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Applicati per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Una comunicazione di avvio del procedimento è immediatamente lesiva e può essere impugnata autonomamente quando, oltre a informare dell’avvio dell’istruttoria, impone direttamente un comportamento entro un termine e prevede l’esecuzione d’ufficio in danno del destinatario.
- L’amministrazione non può fondare un provvedimento sulla scadenza di una concessione cimiteriale applicando una disposizione regolamentare precedentemente annullata con sentenza passata in giudicato.
- Quando una concessione cimiteriale per la costruzione di una cappella familiare era stata rilasciata, secondo la disciplina vigente all’epoca, con durata perpetua, l’amministrazione deve riconoscerne la natura perpetua e non può pretendere il rinnovo oneroso o disporre lo sgombero per asserita scadenza senza un diverso valido titolo giuridico.
- Il giudicato amministrativo che ha annullato la disposizione regolamentare posta a fondamento della scadenza delle concessioni impedisce all’amministrazione di applicare nuovamente quella disposizione nei procedimenti successivi.
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