Cassazione Civile, Ordinanza n. 34593/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un titolare di ricevitoria aveva agito per ottenere la restituzione di somme che assumeva di aver anticipato ai convenuti per consentire loro di giocare al lotto a credito nei mesi di settembre e ottobre 2004, per un importo complessivo di euro 20.800,00. I convenuti avevano contestato di aver effettuato quelle giocate o, per uno di loro, di averle effettuate solo per importi minimi; in subordine sostenevano che la pretesa fosse soggetta alla prescrizione presuntiva prevista per il prezzo delle vendite al minuto. Il tribunale aveva qualificato il rapporto come mutuo e accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, escludendo la prescrizione presuntiva e ritenendo provata la dazione di denaro. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1813 e 2955 n. 5 c.c. e dell'art. 2697 c.c.: con il primo hanno censurato la riqualificazione della fattispecie come mutuo anziché come operazione commerciale/vendita al minuto del tagliando del lotto, insistendo sull'intervenuta prescrizione del credito; con il secondo hanno contestato la prova del mutuo, ritenendo insufficienti le prove testimoniali e l'interrogatorio formale e lamentando la mancata produzione delle matrici dei tagliandi e dei registri contabili. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, affermando che il raccoglitore delle scommesse è estraneo al rapporto di gioco con il concessionario pubblico e che, se anticipa denaro al giocatore senza un proprio interesse diretto al gioco, il rapporto con il giocatore resta un mutuo autonomo, non soggetto alla disciplina dei debiti di gioco; ha inoltre ribadito che il mutuo è contratto reale a forma libera e può essere provato anche per testi e interrogatorio, mentre la ricevuta della giocata è titolo di legittimazione in possesso dello scommettitore e non del raccoglitore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza d'appello: la pretesa del titolare della ricevitoria è stata correttamente qualificata come credito da mutuo, non come prezzo di una vendita o come debito di gioco soggetto a prescrizione presuntiva. È stata ritenuta corretta anche la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, perché il mutuo può essere dimostrato con prove orali e interrogatorio, trattandosi di contratto reale perfezionato con la consegna del denaro. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
Definisce il mutuo come contratto reale che si perfeziona con la consegna di una quantità di denaro o di altre cose fungibili e impone la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il perfezionamento del mutuo e la dazione del denaro è stato ritenuto assolto tramite prove testimoniali e interrogatorio formale.
art. 2955 n. 5 c.c.
La prescrizione presuntiva del prezzo delle vendite al minuto non si applica al rapporto qualificato come mutuo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 1933 c.c.
La disciplina dei debiti di gioco non si estende al mutuo collegato alla scommessa se manca un diretto interesse del mutuante alla partecipazione al gioco.
art. 380bis c.p.c.
Ha consentito la trattazione in adunanza camerale.
art. 378 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista della decisione.
art. 1992 c.c.
La ricevuta della giocata non è un titolo di credito in senso proprio, mancando letteralità e autonomia.
art. 2002 c.c.
La ricevuta del lotto è qualificata come titolo di legittimazione, idoneo a individuare l'avente diritto alla prestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- La somma anticipata da un terzo per consentire a un giocatore di partecipare alla scommessa integra un mutuo quando il terzo non abbia un interesse diretto al gioco: la mera consapevolezza della destinazione della somma non basta a trasformare il rapporto in debito di gioco.
- La disciplina dei debiti di gioco non si estende automaticamente ai negozi di finanziamento collegati alla scommessa; occorre che il mezzo di finanziamento sia funzionalmente connesso al gioco e realizzi tra le parti le stesse finalità pratiche del rapporto di gioco.
- Il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona con la consegna del denaro e, salvo il patto sugli interessi, non richiede forma scritta; il relativo perfezionamento può essere provato anche mediante testimonianze e interrogatorio formale.
- Chi eccepisce la prescrizione presuntiva del prezzo di vendita deve dimostrare che il rapporto rientra effettivamente nella fattispecie tipica cui quella prescrizione si riferisce; se il rapporto è qualificato come mutuo, la prescrizione presuntiva non opera.
- La ricevuta della giocata al lotto non ha natura di titolo di credito, ma di titolo di legittimazione: essa serve a individuare l'avente diritto alla prestazione e non sposta sul raccoglitore della scommessa l'onere di produrre matrici o documenti che restano nella disponibilità dello scommettitore.
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