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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per la riscossione provvisoria di maggiori imposte IVA e IRAP. I motivi riguardavano, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della notifica della cartella alla socia accomandante, la violazione della responsabilità limitata prevista per il socio accomandante e delle norme sulla notificazione della cartella, nonché l'insufficiente motivazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso riportava in modo integrale e non selettivo numerosi atti processuali, senza una sintetica esposizione dei fatti, e non indicava adeguatamente il contenuto e la collocazione degli atti necessari a verificare le censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., relativo alla sommaria esposizione dei fatti. Ha inoltre precisato che, anche superato tale vizio, il ricorso sarebbe stato inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti del socio non destinatario della notifica del ricorso, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, "la sommaria esposizione dei fatti della causa".

    Il requisito non è rispettato mediante la riproduzione integrale degli atti processuali. Il ricorrente deve selezionare e sintetizzare i fatti rilevanti, consentendo alla Corte di comprendere la vicenda senza dover ricostruire autonomamente il contenuto utile.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile

    Il ricorso deve contenere "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti" sui quali il ricorso si fonda.

    Quando una censura dipende dal contenuto di un atto processuale, il ricorrente deve riportarne il contenuto essenziale e indicare specificamente dove l'atto è reperibile o è stato prodotto, così da permettere alla Corte di verificarlo.

  • Art. 112, codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi "su tutta la domanda".

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia su alcune contestazioni, ma la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2313, codice civile

    Per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

    La disposizione era richiamata per contestare la responsabilità della socia accomandante, ma la questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    La norma riguarda la notificazione della cartella di pagamento ed era richiamata per contestare la validità della notifica, questione rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in mancanza, si intendono rinunciate. Il ricorrente deve quindi dimostrare in cassazione che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice d'appello.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    Gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda devono essere depositati o comunque specificamente indicati secondo le modalità previste, affinché la Corte possa esaminarli.

  • Art. 331, codice di procedura civile

    Prevede l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie pretermesse; tuttavia, quando il ricorso è manifestamente inammissibile, può prevalere l'esigenza di definire rapidamente il giudizio senza disporre l'integrazione.

  • Art. 68, D.Lgs. n. 546/1992

    Consente, nei casi previsti, l'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme derivanti dalla sentenza tributaria di primo grado, nei limiti stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una ricostruzione sintetica e selettiva dei fatti: la trascrizione integrale di avvisi, cartelle e atti processuali può determinare l'inammissibilità per eccesso non funzionale.
  • Ogni motivo deve essere autosufficiente: occorre riportare il contenuto essenziale dell'atto o documento rilevante e indicare con precisione dove esso è reperibile nel fascicolo o dove è stato depositato.
  • La Corte di cassazione non ricostruisce autonomamente la vicenda processuale né ricerca gli atti indicati genericamente dal ricorrente; l'onere di rendere verificabile la censura grava sulla parte.
  • Le questioni non riproposte espressamente in appello possono considerarsi rinunciate e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Una decisione di inammissibilità impedisce normalmente l'esame delle questioni sostanziali, anche se astrattamente rilevanti, come la responsabilità del socio accomandante o la validità della notifica della cartella.
  • In presenza di un'evidente causa di inammissibilità, la Corte può decidere immediatamente il ricorso senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, in ragione del principio di ragionevole durata del processo.

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