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Sentenza

Sentenza n. 1848/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di una piscina interrata nel giardino pertinenziale dell’immobile, preavviso di parere contrario e decreto di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza e il successivo rigetto del ricorso gerarchico relativo al progetto di una piscina interrata, destinata ad attività motoria, da realizzare in sostituzione di una preesistente aiuola. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che l’opera, per modeste dimensioni e profondità e per l’assenza di autonoma funzione, avrebbe natura pertinenziale e non costituirebbe nuova costruzione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico delle isole Eolie, sostenendo che, sebbene l’art. 25 delle NTA vieti nuove costruzioni nella zona ZM1, l’art. 38, lett. v), consentirebbe la realizzazione di piscine pertinenziali a servizio di residenze private. Con il terzo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 97 Cost., disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione, in ragione del rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per piscine di dimensioni e impatto asseritamente maggiori su fondi confinanti. Con il quarto motivo hanno lamentato difetto di istruttoria e motivazione apparente, generica e stereotipata, poiché i riferimenti al consumo di suolo e alla riduzione della permeabilità non avrebbero spiegato concretamente l’incidenza dell’intervento sui valori paesaggistici tutelati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha respinto i primi due motivi, ritenendo irrilevante, ai fini del giudizio sul diniego paesaggistico, stabilire se la piscina fosse una pertinenza o una nuova costruzione. Anche una piscina pertinenziale realizzata in area vincolata necessita infatti della preventiva autorizzazione paesaggistica, poiché la disciplina regionale sulle pertinenze fa salve le normative di settore, comprese quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo nella parte relativa al difetto di motivazione. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza, il Collegio ha ritenuto che il diniego e il rigetto gerarchico non contenessero una motivazione sufficientemente ampia, concreta e circostanziata. I generici richiami al consumo di suolo, alla sostituzione di elementi naturali e alla riduzione della permeabilità costituivano soltanto un principio di motivazione e non chiarivano le specifiche ragioni di incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici dell’area. Inoltre, l’Amministrazione non aveva adeguatamente esaminato la circostanza, dedotta dagli interessati, che nella medesima area vincolata fossero state autorizzate piscine confinanti, ritenute più rilevanti per dimensioni e impatto. Il mero richiamo alla diversa compromissione delle aree e al fatto che le precedenti autorizzazioni fossero inserite in interventi di recupero o ristrutturazione non è stato ritenuto sufficiente: l’Amministrazione avrebbe dovuto illustrare analiticamente gli elementi differenziali rilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica e spiegare perché fossero state adottate decisioni opposte. Il Tribunale ha quindi annullato il diniego, il rigetto del ricorso gerarchico e gli atti connessi, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi motivatamente sull’istanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione è stata contestata dai ricorrenti, ma il Tribunale ha ritenuto tale questione non decisiva ai fini del sindacato sul diniego paesaggistico.

  • art. 10, comma 5, l.r. n. 16/2016

    La disciplina regionale che individua i requisiti delle piscine pertinenziali fa salve le prescrizioni urbanistiche e le altre normative di settore incidenti sull’attività edilizia, comprese quelle paesaggistiche.

  • artt. 146 e ss. d.lgs. 42/2004

    La realizzazione di interventi edilizi, anche aventi natura pertinenziale, in area paesaggisticamente vincolata richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica quando incide sui luoghi tutelati.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità, coerenza e buon andamento, anche con riguardo alla dedotta disparità di trattamento.

  • art. 25 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie

    La disposizione, secondo i ricorrenti, vieta le nuove costruzioni nella zona ZM1; il motivo fondato sulla sua violazione è stato respinto perché la qualificazione edilizia dell’opera non era dirimente rispetto alla necessità e al diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 38, lett. v), delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale norma speciale che consentirebbe piscine pertinenziali a servizio di residenze private; il motivo è stato respinto perché anche un’opera pertinenziale resta soggetta alla disciplina paesaggistica.

Massime di principio

  • In area paesaggisticamente vincolata, la natura pertinenziale di una piscina o di altro intervento edilizio non esclude l’obbligo di acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, quando l’opera incide sui luoghi tutelati.
  • Il parere paesaggistico negativo, pur espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, deve essere sorretto da una motivazione ampia, concreta e circostanziata, idonea a rendere comprensibili le premesse fattuali e l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
  • Un diniego paesaggistico non può fondarsi esclusivamente su formule generiche relative al consumo di suolo, alla riduzione della permeabilità o alla tutela degli elementi naturali, senza descrivere gli specifici valori paesaggistici del contesto e le concrete ragioni di incompatibilità dell’intervento.
  • Quando il privato deduce l’esistenza di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per interventi analoghi nella medesima area vincolata, l’Amministrazione deve confrontare specificamente le situazioni e indicare gli elementi oggettivi che giustificano la diversa decisione; il mero richiamo alla pregressa compromissione dell’area non è sufficiente.
  • La valutazione caso per caso degli interventi paesaggistici non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare le differenze tra progetti comparabili, soprattutto quando la comparazione sia stata specificamente prospettata dal privato durante il procedimento e nel ricorso gerarchico.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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