Cassazione Civile, Ordinanza n. 28879/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Una cooperativa edilizia aveva convenuto il proprio ex presidente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dal fatto che l’amministratore, dopo avere ricevuto dalla Regione Puglia una somma di euro 754.600,00, l’avrebbe trattenuta anziché destinarla alla cessionaria del credito indicata dalla cooperativa. Il convenuto aveva eccepito che la controversia fosse devoluta ad arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale. Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, aveva accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza, ritenendo la lite compromettibile in arbitri perché avente ad oggetto diritti disponibili. La cooperativa ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo violazione dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 3 d.lgs. n. 5/2003, sostenendo che la domanda attenesse a un diritto indisponibile, in ragione della natura pubblica delle somme e del finanziamento regionale coinvolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la clausola statutaria devolutiva agli arbitri ricomprendesse anche la controversia di responsabilità ex art. 2392 c.c. promossa dalla cooperativa contro l’ex amministratore. Ha escluso che la natura pubblica delle somme o il loro originario collegamento con un finanziamento regionale rendessero indisponibile il diritto fatto valere, osservando che il petitum era di natura risarcitoria per mala gestio, con incidenza solo indiretta sulla provenienza e destinazione delle somme. Ha inoltre valorizzato il fatto che il credito verso la Regione Puglia era stato ceduto, previa autorizzazione regionale, a conferma della sua disponibilità. Ne è seguita la dichiarazione della competenza del collegio arbitrale, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 806 c.p.c.
La compromettibilità in arbitri è esclusa solo per diritti indisponibili; se la lite ha ad oggetto un diritto disponibile, la clausola compromissoria è efficace.
art. 3 d.lgs. n. 5/2003
La devoluzione ad arbitri delle controversie societarie opera per le liti relative a diritti disponibili, secondo la clausola statutaria.
art. 43 statuto sociale della Cooperativa La Casa
La clausola statutaria devolve agli arbitri le controversie promosse contro gli amministratori, ricomprendendo anche l’azione di responsabilità.
art. 2392 c.c.
L’azione tipica di responsabilità contro l’amministratore rientra, in presenza di clausola compromissoria, tra le controversie arbitrabili.
art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.
Richiamato solo per la scansione processuale del giudizio di merito, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Norma invocata dal convenuto in merito alla domanda di responsabilità aggravata, ma non oggetto della decisione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nelle controversie tra società e amministratori, la clausola compromissoria statutaria può attrarre anche l’azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., poiché si tratta normalmente di lite avente ad oggetto diritti disponibili.
- La disponibilità del diritto va valutata in base al petitum sostanziale della domanda: se la pretesa è risarcitoria per mala gestio e incide sul patrimonio sociale, la provenienza pubblica delle somme gestite rileva solo in via indiretta e non trasforma automaticamente la controversia in lite su diritti indisponibili.
- L’indisponibilità non può essere desunta in modo mediato dal rapporto “esterno” con la pubblica amministrazione, quando l’oggetto del giudizio sia la responsabilità interna dell’amministratore verso la società.
- La cessione del credito, specie se autorizzata dall’ente pubblico, è indice significativo della disponibilità del relativo diritto e può escludere che la controversia sia sottratta alla compromettibilità in arbitri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28775/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2024 del 08/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →