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Risoluzione

Risoluzione n. 59 del 12/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il passaggio di un ingegnere dalla sezione B alla sezione A dell'albo comporta una nuova iscrizione e, quindi, il pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista per l'iscrizione agli albi professionali, pari a Euro 168,00.

Tassa sulle concessioni governative per il passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo degli ingegneri

Tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione e il passaggio tra sezioni dell’albo degli ingegneri

La risoluzione affronta il dubbio se, nel passaggio dalla sezione B alla sezione A dell’albo professionale degli ingegneri, sia dovuta nuovamente la tassa sulle concessioni governative. L’Amministrazione finanziaria conclude in senso affermativo, ritenendo che la nuova iscrizione nella sezione A integri un autonomo presupposto impositivo.

Quesito posto e oggetto dell’intervento

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto se, in caso di passaggio dalla sezione "B" alla sezione "A" dell’albo degli ingegneri, fosse nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi relativi all’esercizio di professioni, arti o mestieri.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che ha modificato e integrato la disciplina degli ordinamenti professionali e dei requisiti di accesso agli esami di Stato per alcune professioni, tra cui quella di ingegnere.

In particolare, l’articolo 2 del decreto:

  • istituisce due sezioni negli albi professionali, in relazione al diverso livello di capacità e competenza acquisita tramite il percorso formativo;
  • prevede la sezione A, accessibile con laurea specialistica previo esame di Stato;
  • prevede la sezione B, accessibile con laurea previo esame di Stato;
  • consente a chi è iscritto alla sezione B, in possesso del titolo di studio richiesto, di iscriversi alla sezione A previo superamento del relativo esame di Stato.

La disciplina specifica della professione di ingegnere è contenuta negli articoli 45, 46, 47 e 48 del medesimo d.P.R. n. 328 del 2001.

Organizzazione dell’albo degli ingegneri e ambiti professionali

L’articolo 45 stabilisce che nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B, ciascuna articolata nei settori:

  • civile e ambientale;
  • industriale;
  • dell’informazione.

Lo stesso articolo attribuisce ai diversi iscritti specifici titoli professionali:

  • per la sezione A: ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione;
  • per la sezione B: ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale iunior, ingegnere dell’informazione junior.

L’articolo 46 distingue inoltre le attività professionali esercitabili dagli iscritti alla sezione A e quelle degli iscritti alla sezione B, limitando queste ultime agli ambiti indicati dal comma 3.

Gli articoli 47 e 48 confermano i requisiti di accesso e le prove d’esame:

  • laurea specialistica per l’iscrizione alla sezione A;
  • laurea per l’iscrizione alla sezione B.

Ragionamento dell’Agenzia

Dalle disposizioni richiamate l’Agenzia desume che le diverse attività professionali dell’ingegnere possono essere svolte soltanto previa iscrizione nell’apposita sezione e nel relativo settore dell’albo.

Ai fini della tassa sulle concessioni governative, viene richiamato l’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo cui la tassa è dovuta per le iscrizioni agli albi relativi all’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, nella misura di Euro 168,00.

Poiché l’iscrizione in ciascun settore di ogni sezione consente l’esercizio della specifica attività professionale, essa costituisce presupposto per il pagamento della tassa.

Conclusione operativa

L’Agenzia conclude che:

  • chi è iscritto nella sezione B dell’albo degli ingegneri e intende iscriversi nella sezione A deve corrispondere nuovamente la tassa sulle concessioni governative;
  • la nuova iscrizione nella sezione A abilita allo svolgimento dell’attività professionale senza le limitazioni previste per la sezione B;
  • l’iscrizione nella sezione B, invece, consente l’esercizio dell’attività solo nei limiti stabiliti dall’articolo 46, comma 3, del d.P.R. n. 328 del 2001.

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