Risoluzione n. 67 del 16/05/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che, in presenza di iscrizioni a ruolo notificate al cedente, la cessione del credito d'imposta è efficace verso l'Amministrazione finanziaria solo per la parte eccedente tali importi. La limitazione tutela l'interesse erariale rispetto a possibili compensazioni legali del cessionario, senza incidere sui poteri di controllo, accertamento e recupero dell'Amministrazione nei confronti del cedente.
Limiti di efficacia della cessione dei crediti d'imposta verso l'Amministrazione finanziaria
Cessione dei crediti d'imposta e limiti di efficacia verso l'Amministrazione finanziaria
La Risoluzione affronta l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 7, lett. c), del D.M. 30 settembre 1997, n. 384, in relazione alla cessione di crediti d'imposta disciplinata dall'art. 43-bis del DPR 602/1973. Il chiarimento richiesto riguarda il caso in cui il cedente sia già interessato da iscrizioni a ruolo notificate relative a tributi erariali.
Quesito interpretativo posto dall'Associazione
L'Associazione chiede se, quando il cedente ha debiti iscritti a ruolo, la cessione possa produrre effetti differenziati a seconda delle modalità con cui il credito viene trasferito. In particolare, vengono prospettate due ipotesi:
- cessione di una sola parte del credito complessivo, pari all'importo eccedente le somme iscritte a ruolo;
- cessione frazionata in più tranche, con ammontare complessivo superiore alle iscrizioni a ruolo.
Effetti della cessione del credito secondo la disciplina richiamata
La Risoluzione ricorda che, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3, del DPR 602/1973 e dell'art. 1, comma 4, del D.M. n. 384/1997, l'atto di cessione del credito chiesto a rimborso tramite dichiarazione dei redditi è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria con la notifica:
- all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso cui è stata presentata la dichiarazione del cedente;
- al competente concessionario del servizio della riscossione.
Con tale notifica, il cessionario subentra al cedente nella posizione di creditore verso l'Amministrazione finanziaria.
Persistenza dei poteri dell'Amministrazione sul rapporto d'imposta
La Risoluzione sottolinea che la cessione del credito non incide sulla natura pubblicistica del rapporto d'imposta. Rimangono pertanto integri i poteri dell'Amministrazione nei confronti del contribuente cedente.
In particolare, viene richiamato che:
- ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, del DPR 602/1973, nei confronti del cedente restano applicabili le disposizioni dell'art. 43 del medesimo decreto, relative al recupero di somme erroneamente rimborsate per errori materiali, rettifiche o accertamenti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. n. 384/1997, restano impregiudicati i poteri di controllo delle dichiarazioni, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito;
- ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, resta fermo l'obbligo di restituzione del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulti l'insussistenza.
Ratio della limitazione prevista dall'art. 1, comma 7, lett. c), D.M. 384/1997
Secondo la Risoluzione, la previsione per cui, in presenza di iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli iscritti a ruolo, è posta a tutela degli interessi erariali. La ratio è evitare che il cessionario possa operare una compensazione legale del credito ceduto in pregiudizio dell'Erario.
Applicazione alle fattispecie prospettate
La Risoluzione ritiene corretta l'interpretazione proposta dall'Associazione nelle due ipotesi esaminate:
- se il credito ceduto coincide con la parte eccedente le iscrizioni a ruolo, la cessione è pienamente efficace verso l'Amministrazione finanziaria;
- se il credito è ceduto in più tranche e l'ammontare complessivo supera le iscrizioni a ruolo, la cessione resta inefficace nei confronti dell'Amministrazione solo per la parte corrispondente agli importi iscritti a ruolo, mentre conserva efficacia per la parte eccedente.
In entrambi i casi, quindi, l'efficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è circoscritta ai crediti che superano l'ammontare delle iscrizioni a ruolo.
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