Cassazione Penale, Sentenza n. 22830/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bonarrigo per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/1990) aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. e per il delitto relativo all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il ricorrente contestava (i) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni; (ii) la mancanza di prove che dimostrassero la sua partecipazione stabile all'associazione (sostenendo al più un favoreggiamento della latitanza o atti occasionali); (iii) l'insussistenza della circostanza aggravante mafiosa e l'irrilevanza del ruolo attribuitogli; (iv) l'inadeguatezza e la non attualità delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso e l'arresto di altri consociati, nonché la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi investigativi (prelievo e occultamento di 2 kg di droga, confezionamento e consegna, coinvolgimento in spedizioni e nella gestione della latitanza, disponibilità di luogo per la latitanza) dimostrassero un contributo non marginale di Bonarrigo all'associazione di traffico di stupefacenti e la sua affidabilità agli occhi dei vertici. Il favoreggiamento della latitanza, unitamente agli altri elementi, è stato valutato come indicativo di "affectio societatis" e di un apporto continuativo alla vita dell'organizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione che la custodia in carcere fosse necessaria per il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio, ritenendo inidonee misure meno afflittive dati i collegamenti sul territorio e la persistenza del rischio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato la partecipazione come "a forma libera": rileva un contributo non marginale, anche se svolto con modalità diverse, purché apprezzabile per il conseguimento degli scopi del sodalizio.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferito ai delitti di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; il fatto concreto (prelievo, confezionamento, consegna di stupefacente) è stato ritenuto integrativo della partecipazione associativa.
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante per reati commessi al fine di favorire un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il comportamento del ricorrente poteva essere valutato come finalizzato a favorire la struttura 'ndranghetistica, anche in assenza di una precedente imputazione diretta dei familiari.
art. 309 cod. proc. pen.
Competenza del giudice del riesame; il provvedimento impugnato era un'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice del riesame ai sensi di questa norma.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per la misura cautelare (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze concrete e attuali in relazione a tali fattori.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione sulle formalità successive alla pronuncia (adempimenti della cancelleria); citata nella parte finale della sentenza per le consequenziali formalità.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche da comportamenti specifici (custodia della droga, prelievo, confezionamento, consegna) che costituiscono un contributo non marginale, senza che occorra un ruolo direttivo formale.
- Il favoreggiamento della latitanza, se inserito in un quadro di rapporti continuativi e di fiducia con i vertici, può essere indice di "affectio societatis" e contribuire alla prova della partecipazione al sodalizio.
- Intercettazioni che documentano attività operative concrete (es. prelievo e confezionamento di stupefacente) hanno forte valenza probatoria e possono reggere una misura cautelare quando mostrano responsabilità operative effettive.
- Per giustificare la custodia cautelare è necessario dimostrare esigenze cautelari concrete e attuali (rischio di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga); la Corte ammette che in contesti di ‘ndrangheta la fitta rete di contatti renda spesso inidonee misure meno afflittive.
- La contestazione dell'aggravante mafiosa in sede di impugnazione cautelare richiede, per essere ritenuta decisiva in Cassazione, un interesse concreto e la prospettazione di utilità derivante dalla riforma della qualificazione (se la misura rimarrebbe comunque giustificata per altri capi, il motivo può essere ritenuto non decisivo).
- La mancanza di alcuni elementi formali (utenze dedicate, linguaggio criptico, ruolo direttivo esplicito) non esclude automaticamente la partecipazione associativa quando esistono altri indici di apporto continuativo e non marginale.
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