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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo - Divergenza tra realtà commerciale e sua espressione documentale - Indetraibilità dell'Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato a M.F. S.r.l. la detrazione dell'IVA relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendo che la società fosse coinvolta in una frode carosello. Secondo l'accertamento, V. S.r.l. era una società cartiera che acquistava beni in regime di non imponibilità mediante false lettere d'intento, G. T. S.r.l. era un soggetto filtro e M.F. era il reale acquirente della merce. La contribuente ha sostenuto la propria buona fede, l'effettivo pagamento dell'IVA a G., la reale operatività di quest'ultima e l'assenza di contestazioni da parte della Dogana. La Commissione ha però ritenuto provata la conoscenza, o almeno la conoscibilità, del meccanismo fraudolento, sulla base dei rapporti diretti tra i soggetti, delle intercettazioni, delle dichiarazioni raccolte, dei flussi commerciali, delle vendite sottocosto e dell'assenza di una plausibile giustificazione economica per l'interposizione delle società.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva rigettato i tre ricorsi riuniti relativi agli avvisi di accertamento, con condanna alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di M.F. S.r.l., confermando il recupero dell'IVA, l'indetraibilità dell'imposta relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti e le sanzioni. È stata inoltre confermata la condanna alle spese del giudizio d'appello, liquidate in 50.000 euro oltre accessori di legge. La CTR ha precisato che il pagamento dell'IVA al fornitore apparente non basta a fondare il diritto alla detrazione, poiché l'imposta deve riferirsi a un'operazione inerente all'attività d'impresa e realmente intercorsa tra i soggetti indicati in fattura.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972

    ex art. 8 lett. c DPR 633/72

    La disposizione disciplina operazioni effettuate in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali. Nel caso concreto, l'utilizzo di false lettere d'intento avrebbe consentito acquisti non imponibili e costituito il presupposto della frode IVA.

  • Art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 158/2015, modificativo dell'art. 1, comma 1, lettera g-bis), D.Lgs. n. 74/2000

    Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti [...] ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti

    La norma ricomprende tra le operazioni simulate soggettivamente quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti, confermando la rilevanza giuridica della divergenza tra il soggetto indicato nella fattura e il soggetto che ha realmente effettuato la cessione.

  • Cassazione civile, Sezione V, n. 23074 del 14 dicembre 2012

    La nozione di fattura inesistente va riferita non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata [...] ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale

    L'inesistenza dell'operazione può essere soggettiva: i beni possono essere realmente consegnati, ma la fattura è inesistente ai fini della detrazione se il cedente indicato è un soggetto fittizio o diverso da quello effettivo.

  • Cassazione civile, n. 25698/2016

    Il contribuente deve dimostrare una situazione oggettiva di non conoscibilità delle operazioni pregresse ed ha l'onere di verificare non solo la regolarità formale ma anche quella sostanziale delle operazioni

    La regolarità formale delle fatture e il pagamento dell'IVA non sono sufficienti. Il contribuente deve dimostrare di aver adottato una diligenza adeguata e di non poter conoscere, in base agli elementi disponibili, la frode commessa nella catena commerciale.

Massime di principio

  • Un'operazione può essere considerata soggettivamente inesistente anche quando la merce è stata realmente consegnata, se il soggetto indicato in fattura non coincide con il reale cedente o se è stato fittiziamente interposto.
  • Il pagamento dell'IVA al fornitore indicato in fattura non garantisce automaticamente il diritto alla detrazione: l'imposta deve essere riferibile a un'operazione effettiva, documentata correttamente e inerente all'attività d'impresa.
  • La semplice regolarità formale delle fatture, l'esistenza di magazzini o dipendenti del fornitore e l'assenza di contestazioni doganali non escludono la partecipazione o la conoscibilità di una frode carosello.
  • In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, quali prezzi anomali, vendite sottocosto, società prive di affidabilità fiscale, rapporti diretti tra i soggetti e interposizioni economicamente ingiustificate, il contribuente deve fornire una prova concreta della propria buona fede e dell'adozione di adeguati controlli.
  • L'interposizione di più società nella catena commerciale, priva di una reale funzione economica e volta ad allontanare il reale fornitore dal cliente finale, può essere valutata come elemento decisivo per negare la detrazione dell'IVA.

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