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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Comune di Monza prot. n. 0187193/2023 del 19 ottobre 2023, con la quale si è ingiunto alla ricorrente “di sospendere l'esecuzione delle opere previste dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 756SCIA/2023 in data 02/10/2023 e di rimuovere gli eventuali effetti arrecati per motivi in premessa indicati”.

Giustizia amministrativa202302493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione delle opere previste dalla SCIA e di rimozione degli eventuali effetti già prodotti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Monza le aveva ingiunto di sospendere le opere previste dalla SCIA presentata per la chiusura di un lastrico solare e il recupero abitativo delle superfici all’ultimo piano dell’edificio. Ha dedotto un unico motivo, articolato nella violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della legge regionale lombarda n. 12/2005 e degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, nonché nel travisamento in fatto e in diritto. Secondo la ricorrente, la superficie non sarebbe un lastrico solare ma un sottotetto già esistente, poiché coperta da una soletta in cemento armato posta a circa 2,60 metri dal piano di calpestio, sostenuta da pilastri, delimitata da un cordolo perimetrale e suscettibile di essere chiusa mediante tamponamenti laterali, con conseguente formazione di un volume urbanisticamente rilevante recuperabile a fini abitativi. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l’intervento riguardasse un lastrico solare e non un sottotetto. La domanda cautelare era stata già respinta per difetto di periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In base all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per individuare lo stato legittimo dell’immobile occorre fare riferimento al titolo edilizio che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero fabbricato. Tale titolo era il permesso di costruire in sanatoria n. 136/2014, le cui tavole qualificavano chiaramente la superficie interessata come lastrico solare, rappresentando una fascia in cemento armato aperta sul lastrico e pergolati aperti sul medesimo. La qualificazione era inoltre coerente con le vicende precedenti: il piano sottotetto abusivo era stato oggetto di ordine di demolizione e la demolizione costituiva condizione per il rilascio del titolo in sanatoria. La stessa relazione illustrativa allegata alla SCIA riconosceva che l’intervento riguardava una porzione qualificata dal titolo edilizio come lastrico solare. Il giudice ha escluso che la ricorrente potesse riqualificare unilateralmente la superficie sulla base delle caratteristiche fisiche attuali. Un’eventuale difformità materiale rispetto ai titoli avrebbe potuto evidenziare opere abusive e non avrebbe potuto costituire il presupposto per un intervento edilizio legittimo. In ogni caso, l’area non presentava le caratteristiche di un sottotetto recuperabile ai sensi dell’art. 63 della l.r. Lombardia n. 12/2005, mancando un volume chiuso con tamponature su almeno tre lati; pilastri, soletta soprastante e basso muretto perimetrale non erano sufficienti. La qualificazione come lastrico solare era inoltre funzionale a evitare incrementi volumetrici incompatibili con la regolarizzazione dell’originario abuso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    “lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare (…)”

    Lo stato legittimo dell’immobile deve essere ricostruito sulla base dell’ultimo titolo edilizio relativo all’intero immobile; la qualificazione della superficie risultante da tale titolo non può essere unilateralmente modificata dal privato sulla base della conformazione materiale allegata.

  • art. 63 l.r. Lombardia n. 12/2005

    “volume già esistente sovrastante l’ultimo piano degli edifici di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”

    Il recupero abitativo presuppone l’esistenza di un volume sottotetto già identificabile e suscettibile di riutilizzo; non è sufficiente una superficie aperta qualificata come lastrico solare.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio, ma la sentenza fonda la decisione principalmente sull’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001 e sull’art. 63 della l.r. Lombardia n. 12/2005.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente, senza che la sentenza ne sviluppi una distinta interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridico-edilizia di una porzione immobiliare rilevante ai fini di un nuovo intervento deve essere ricostruita sulla base dello stato legittimo risultante dall’ultimo titolo edilizio che ha disciplinato l’intero immobile, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001.
  • Il privato non può riqualificare unilateralmente come sottotetto una superficie che l’ultimo titolo edilizio qualifica come lastrico solare, invocando caratteristiche fisiche diverse da quelle risultanti dal titolo.
  • Ai fini del recupero abitativo previsto dalla normativa lombarda, il sottotetto deve consistere in un volume già esistente, sovrastante l’ultimo piano, identificabile e delimitato da una superficie di base e da almeno due superfici verticali contigue, così da risultare chiuso almeno su tre lati.
  • La presenza di una soletta di copertura, pilastri e un basso muretto perimetrale non è sufficiente a qualificare come sottotetto recuperabile una superficie che resta strutturalmente aperta e qualificata come lastrico solare.
  • Eventuali difformità materiali dello stato attuale rispetto ai titoli edilizi, ove integrino opere non autorizzate, non possono costituire il presupposto legittimo per un successivo intervento edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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