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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03129/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal difensore dell'imputato con procura speciale e, ritenuta la rinuncia rituale e valida, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato in materia di stupefacenti. Contro tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un suo deficit psichico. Prima della decisione, tuttavia, il difensore munito di procura speciale depositava atto di rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, relativa al reato in materia di stupefacenti per il quale è stata inflitta la pena poi rideterminata in appello.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato unitamente all'art. 73, comma 4, quale base legale della contestazione in materia di stupefacenti.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione, proposta con le forme di legge e pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem, determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale formale, abdicativo, irrevocabile e recettizio, idoneo a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione quando pervenga alla cancelleria del giudice competente.
  • La rinuncia può essere validamente proposta solo dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia rituale, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di rinuncia valida all'impugnazione, la Corte non esamina il motivo di ricorso, anche se riguardi vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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