Cassazione Penale, Sentenza n. 31916/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accetta impugnava l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico, articolando tre censure: 1) nullità della qualificazione del concorso nel reato di peculato per mancanza di consapevolezza rispetto alla partecipazione dolosa dell'amministratore giudiziario Salvatore Virgillito (richiamo all'art. 117 cod. pen.); 2) contestazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa perché, secondo il ricorrente, egli non avrebbe agito con consapevolezza della natura mafiosa dell'azienda; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. sul pericolo di recidiva e sul pericolo di inquinamento probatorio, lamentando che la motivazione fosse insufficiente e che la mera invocazione delle presunzioni non fosse idonea a fondare la misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente ricostruito il quadro indiziario: intercettazioni, modalità operative (vendite in nero, sottofatturazioni), il ruolo del Virgillito e la conoscenza/partecipazione di Accetta (anche dimostrata dall'uso del telefono e dalle modalità di richiesta di permessi) giustificavano la scientia e il concorso nel peculato. Sul secondo motivo la Corte ha preliminarmente rilevato difetto di attualità dell'interesse (poiché l'art. 314 c.p. consente comunque misure cautelari) e, comunque, ha ritenuto la censura generica: a livello indiziario era plausibile l'agevolazione alla cosca per il contesto factuale (predente confiscazione, ruolo apicale di un Ofria, gestione dell'impresa da parte del clan). Sul terzo motivo la Corte ha accolto parzialmente la censura relativa al pericolo di inquinamento probatorio, ritenendo la motivazione in quella parte carente, ma ha respinto la censura relativa al pericolo di recidiva: ha richiamato il principio secondo cui la recidiva è una prognosi di reiterazione fondata su elementi concreti (modalità della condotta, ripetizione, ruolo gregario e incapacità di allontanarsi dai contesti criminali). Nel complesso il rigetto è stato disposto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferita alla qualifica mafiosa della famiglia Ofria: la sentenza utilizza la condanna definitiva e il ruolo apicale attribuito a esponente della famiglia per fondare l'idea che l'attività aziendale fosse funzionale alla cosca.
art. 314, comma 1, cod. pen.
Norma che disciplina il peculato, titolo di reato per cui procede l'indagine; la Corte osserva che la configurazione del reato rende comunque possibile l'adozione di misure cautelari indipendentemente dall'accertamento dell'aggravante.
art. 117 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso nel reato: la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la scientia del concorrente, per cui la censura non è fondata.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al pericolo di recidiva: la Corte precisa che il pericolo di recidiva è una prognosi basata su elementi concreti e non su mera astrattezza, e ritiene che nel caso concreto tale prognosi sia suffragata dai fatti.
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio di proporzionalità delle misure cautelari: il giudice deve valutare l'idoneità della misura in relazione alla natura e grado delle esigenze cautelari; i giudici di merito hanno ritenuto la misura adottata compatibile e proporzionata rispetto al pericolo di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha condannato Accetta al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale utilizzato per ricordare che il sindacato di legittimità non può rivedere la valutazione probatoria di merito; la Corte lo usa per respingere richieste di riconsiderazione del quadro indiziario.
Massime di principio
- La partecipazione o consapevolezza (scientia) può essere desunta da elementi concreti di contesto (modalità operative, rapporti con il gruppo criminoso, comportamento pratico nel lavoro) e non richiede prova diretta di tutti i passaggi intenzionali.
- La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere fondata su elementi indiziari collegati alla storia dell'azienda (confische, gestione continuata da parte del clan, ruolo noto dei suoi esponenti) e sulla posizione e conoscenza dell'indagato.
- Il pericolo di recidiva va valutato come una prognosi basata su elementi concreti (reiterazione, modalità della condotta, ruolo nel gruppo e incapacità di allontanarsi dal contesto): non è richiesta l'imminenza di nuovi reati ma fattori che rendano probabile la reiterazione.
- La motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio deve contenere argomentazioni concrete: una formulazione generica può essere ritenuta insufficiente e censurabile.
- Una censura su una specifica aggravante può risultare priva di interesse se, anche in sua assenza, il titolo di reato consentirebbe l'adozione della stessa misura cautelare; pertanto verificare sempre l'attualità dell'interesse impugnatorio.
- Errori o carenze parziali nella motivazione non necessariamente comportano l'annullamento della misura se sussistono altre ragioni concrete e ben motivate che la giustificano.
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