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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1611/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Andreozzi deduce insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (Montesano e Masi), l'assenza di riscontri individualizzanti e contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis per mancato accertamento del dolo specifico di agevolazione del clan. Salvati deduce violazione del principio ne bis in idem rispetto a un procedimento precedente avente medesime persone e condotte asseritamente permanenti e contesta altresì la genericità e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori nonché l'assenza di indagini a supporto (intercettazioni, pedinamenti).

La decisione

Il tribunale ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori convergenti e contenenti dati specifici idonei a formare gravi indizi di colpevolezza, anche in assenza di perfetta sovrapposizione tra le fonti. Quanto all'aggravante 416-bis, il Tribunale ha ritenuto desumibile la consapevolezza e il meccanismo di "versamento" al clan camorristico dagli elementi probatori (partecipazione agli utili, richieste di pagamento), sufficiente a configurare il dolo specifico. Sul punto ne bis in idem, il Giudice ha escluso identità delle imputazioni in ragione della diversa indicazione temporale e della specificazione delle date iniziali/finali: la prosecuzione della condotta oltre il periodo originariamente delimitato impone nuova imputazione e non impedisce nuovo provvedimento cautelare. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende; per Salvati sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (normativa sugli stupefacenti)

    Il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è contestato; le dichiarazioni di collaboratori che forniscono dati specifici e convergenti possono costituire gravi indizi per tale fattispecie

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1 (associazione mafiosa e aggravante)

    Per l'aggravante è richiesto il dolo specifico di agevolare un'organizzazione mafiosa; il dolo può essere desunto anche da elementi concreti come obblighi di "versamento" al clan, ripartizione dei proventi e ruolo organico nell'organizzazione

  • Codice di procedura penale, art. 649 (ne bis in idem)

    Il divieto di duplicazione del procedimento sussiste se le imputazioni sono identiche sotto il profilo testuale e materiale; se le imputazioni differiscono per contenuto o periodo temporale e non risultano formalmente coincidenti, può essere legittimo un nuovo procedimento e relativa misura cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso)

    Dal rigetto del ricorso deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Previsione di adempimenti specifici da compiere in relazione al provvedimento cautelare nei confronti di uno degli imputati; nel caso si ordina l'inoltro per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se non perfettamente sovrapponibili, possono costituire gravi indizi se sono convergenti e contengono elementi specifici e verificabili (ruolo, compiti, utili percepiti, episodi concreti).
  • Per l'applicazione dell'aggravante 416-bis è necessario il dolo specifico di agevolazione della struttura mafiosa; tale dolo può essere desunto da circostanze oggettive come pagamenti, obblighi di contribuzione e inserimento organico nell'apparato criminoso.
  • Il principio ne bis in idem esige identità dell'imputazione sotto il profilo testuale e materiale; imputazioni che delimitano periodi diversi o rappresentano fatti autonomi, benché collegati, possono giustificare nuovi atti e nuove misure cautelari.
  • L'assenza di altre indagini tecniche (intercettazioni, pedinamenti) non determina automaticamente l'inidoneità delle dichiarazioni collaboranti: la valutazione cautelare si fonda sulla complessiva convergenza e specificità degli elementi indiziari.
  • In sede di riesame cautelare il giudice valuta se sussistono gravi indizi e esigenze cautelari alla luce delle dichiarazioni e dei riscontri; occorre motivazione puntuale rispetto ai profili di divergenza con precedenti procedimenti e rispetto alla sussistenza del dolo specifico per aggravanti

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