Cassazione Penale, Sentenza n. 1611/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Andreozzi deduce insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (Montesano e Masi), l'assenza di riscontri individualizzanti e contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis per mancato accertamento del dolo specifico di agevolazione del clan. Salvati deduce violazione del principio ne bis in idem rispetto a un procedimento precedente avente medesime persone e condotte asseritamente permanenti e contesta altresì la genericità e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori nonché l'assenza di indagini a supporto (intercettazioni, pedinamenti).
La decisione
Il tribunale ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori convergenti e contenenti dati specifici idonei a formare gravi indizi di colpevolezza, anche in assenza di perfetta sovrapposizione tra le fonti. Quanto all'aggravante 416-bis, il Tribunale ha ritenuto desumibile la consapevolezza e il meccanismo di "versamento" al clan camorristico dagli elementi probatori (partecipazione agli utili, richieste di pagamento), sufficiente a configurare il dolo specifico. Sul punto ne bis in idem, il Giudice ha escluso identità delle imputazioni in ragione della diversa indicazione temporale e della specificazione delle date iniziali/finali: la prosecuzione della condotta oltre il periodo originariamente delimitato impone nuova imputazione e non impedisce nuovo provvedimento cautelare. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende; per Salvati sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (normativa sugli stupefacenti)
Il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è contestato; le dichiarazioni di collaboratori che forniscono dati specifici e convergenti possono costituire gravi indizi per tale fattispecie
Codice penale, art. 416-bis, comma 1 (associazione mafiosa e aggravante)
Per l'aggravante è richiesto il dolo specifico di agevolare un'organizzazione mafiosa; il dolo può essere desunto anche da elementi concreti come obblighi di "versamento" al clan, ripartizione dei proventi e ruolo organico nell'organizzazione
Codice di procedura penale, art. 649 (ne bis in idem)
Il divieto di duplicazione del procedimento sussiste se le imputazioni sono identiche sotto il profilo testuale e materiale; se le imputazioni differiscono per contenuto o periodo temporale e non risultano formalmente coincidenti, può essere legittimo un nuovo procedimento e relativa misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso)
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Previsione di adempimenti specifici da compiere in relazione al provvedimento cautelare nei confronti di uno degli imputati; nel caso si ordina l'inoltro per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se non perfettamente sovrapponibili, possono costituire gravi indizi se sono convergenti e contengono elementi specifici e verificabili (ruolo, compiti, utili percepiti, episodi concreti).
- Per l'applicazione dell'aggravante 416-bis è necessario il dolo specifico di agevolazione della struttura mafiosa; tale dolo può essere desunto da circostanze oggettive come pagamenti, obblighi di contribuzione e inserimento organico nell'apparato criminoso.
- Il principio ne bis in idem esige identità dell'imputazione sotto il profilo testuale e materiale; imputazioni che delimitano periodi diversi o rappresentano fatti autonomi, benché collegati, possono giustificare nuovi atti e nuove misure cautelari.
- L'assenza di altre indagini tecniche (intercettazioni, pedinamenti) non determina automaticamente l'inidoneità delle dichiarazioni collaboranti: la valutazione cautelare si fonda sulla complessiva convergenza e specificità degli elementi indiziari.
- In sede di riesame cautelare il giudice valuta se sussistono gravi indizi e esigenze cautelari alla luce delle dichiarazioni e dei riscontri; occorre motivazione puntuale rispetto ai profili di divergenza con precedenti procedimenti e rispetto alla sussistenza del dolo specifico per aggravanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →