Sentenza n. 1178/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n.-OMISSIS-con cui è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione -OMISSIS- ed acquisito al Comune l'immobile oggetto della ingiunzione alla demolizione ed il lotto di terreno di pertinenza. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 agosto 2024: - del provvedimento di diniego della istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 del 14 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, con acquisizione dell'immobile e del lotto di pertinenza al patrimonio comunale, nonché diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita dell'immobile e del terreno, sostenendo che la presentazione di istanze di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 avesse reso inefficace l'ordine demolitorio e imponesse al Comune, dopo il rigetto della sanatoria, l'adozione di un nuovo ordine di demolizione. Hanno inoltre dedotto di avere confidato nella giurisprudenza allora ritenuta prevalente, contestato il mancato accertamento dell'elemento soggettivo della colpa, invocato la tutela della proprietà e dell'abitazione ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 17 CEDU, nonché sostenuto che l'interesse pubblico alla demolizione non fosse adeguatamente prevalente rispetto alla situazione abitativa familiare. Con i motivi aggiunti hanno impugnato il diniego della terza istanza di sanatoria, contestando: la ritenuta perdita della titolarità del bene a seguito dell'acquisizione comunale; il rilievo secondo cui il lotto dal quale sarebbe stata ceduta la cubatura non fosse contiguo a quello dell'abuso; l'insufficienza del contratto preliminare non trascritto e non seguito dal rogito; e la rilevanza della sentenza penale e dell'ingiunzione di demolizione della Procura. La seconda istanza di sanatoria, presentata nel 2015, era stata rigettata nel 2023 senza impugnazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non annulli né renda definitivamente inefficace il precedente ordine di demolizione, ma ne sospenda soltanto l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria. Una volta intervenuto il rigetto della sanatoria, non impugnato, l'ordine demolitorio ha riacquistato efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento. L'affidamento dei ricorrenti è stato ritenuto non tutelabile, sia perché fondato su un indirizzo giurisprudenziale minoritario, sia perché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente. L'acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 è stata qualificata come sanzione autonoma e doverosa conseguente all'inottemperanza all'ordine ritualmente notificato, senza necessità di uno specifico accertamento della colpa. È stata inoltre esclusa la prevalenza automatica del diritto all'abitazione sull'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Quanto al diniego della terza sanatoria, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione relativa alla perdita della titolarità dell'immobile: poiché l'acquisizione comunale era legittima, i ricorrenti non erano più proprietari e non potevano validamente presentare l'istanza. Le ulteriori censure contro gli altri motivi del diniego sono state assorbite, trattandosi di atto plurimotivato sorretto da una ragione autonomamente sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
L'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di pertinenza costituisce una sanzione autonoma e doverosa conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione ritualmente notificato; il decorso del tempo e l'uso abitativo dell'immobile non ne impediscono l'applicazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità non è in grado di vanificare né di viziare ex post il precedente ordine di demolizione.
L'istanza di accertamento di conformità sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione fino alla definizione del procedimento; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia senza necessità di un nuovo atto.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
La tutela della proprietà non impedisce la repressione dell'abuso edilizio quando l'intervento è volto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
art. 17 CEDU
Il richiamo alla tutela convenzionale non determina una prevalenza automatica del diritto all'abitazione o del diritto di proprietà sull'interesse pubblico alla repressione degli illeciti edilizi.
art. 1350 cod. civ.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla forma scritta della vendita immobiliare, ma il relativo motivo è stato assorbito perché il diniego era già legittimamente sorretto dalla perdita della titolarità del bene.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non determina l'inefficacia definitiva dell'ordine di demolizione precedentemente adottato: ne sospende soltanto l'efficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria; in caso di rigetto, l'ordine torna efficace senza necessità di una nuova ingiunzione.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è una sanzione autonoma e doverosa conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione ritualmente notificato; non richiede uno specifico accertamento dell'elemento soggettivo della colpa del destinatario.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso o dall'adozione dell'ordine di demolizione non genera, di per sé, un legittimo affidamento del responsabile, poiché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente.
- Il diritto all'abitazione e il diritto di proprietà non rendono automaticamente illegittima la demolizione dell'immobile abusivo, potendo prevalere l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia e al governo del territorio.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una sola ragione autonomamente idonea a sorreggere l'atto superi le censure dedotte; le contestazioni relative alle ulteriori motivazioni possono essere assorbite.
- Nel procedimento per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, l'istanza deve provenire da un soggetto titolare del diritto sul bene; dopo la legittima acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, il precedente proprietario non è più legittimato a richiedere la sanatoria.
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