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Sentenza

Sentenza n. 4978/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità, previa adozione di misure cautelari, del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, con relativa condanna a provvedere entro trenta giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202511332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e sul procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione rispetto al procedimento unitario e bifasico per il rilascio del visto di studio. In particolare, dopo avere effettuato la preiscrizione presso un’università italiana, aveva richiesto all’Ambasciata d’Italia in Pakistan la fissazione di un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto, senza riuscire a ottenerlo. Ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni, fissando l’appuntamento, con nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che non era maturato il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla presentazione della domanda di visto, e che la preiscrizione universitaria non garantiva né l’appuntamento né il rilascio del visto. Ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more era stato fissato un appuntamento presso la sede diplomatica. La ricorrente ha contestato tale richiesta, sostenendo che non fosse stato integralmente soddisfatto l’interesse alla conclusione del procedimento e al rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte cessato e in parte inammissibile. Quanto alla richiesta di ottenere l’appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nelle more del giudizio l’appuntamento era stato effettivamente concesso e la ricorrente era stata posta nella condizione di presentare la domanda. Il Collegio ha precisato che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 per provvedere sul rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento; resta comunque a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fissare tempestivamente l’appuntamento richiesto. La domanda, precisata in corso di causa, volta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata invece dichiarata inammissibile, poiché alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il decorso del termine di novanta giorni: l’appuntamento e la conseguente formalizzazione della domanda non erano ancora intervenuti. La richiesta cautelare era stata già respinta con precedente ordinanza, essendo venuto meno l’interesse a una pronuncia propulsiva dopo la convocazione presso l’Ambasciata. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’elevato flusso di domande gravante sull’Ambasciata e dell’ingente contenzioso in materia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto è stato utilizzato per chiedere l’accertamento dell’inerzia e un ordine di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nelle more del giudizio, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito con la domanda; il TAR lo ha applicato limitatamente alla fissazione dell’appuntamento.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Il termine di novanta giorni per provvedere sul rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dalla fissazione dell’appuntamento; l’Amministrazione deve comunque fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del visto d’ingresso, il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della domanda di visto e non dalla mera preiscrizione universitaria o dalla richiesta di fissazione dell’appuntamento.
  • La fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica costituisce un adempimento autonomo e preliminare, che l’Amministrazione deve assicurare celermente quando sia stato richiesto dall’interessato e sia necessario per formalizzare la domanda di visto.
  • Quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione fissa l’appuntamento richiesto e pone l’interessato in condizione di presentare la domanda di visto, la domanda relativa a tale specifico adempimento perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata cessata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • È inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto se, alla data di proposizione del ricorso, la domanda di visto non era stata ancora formalizzata e non era quindi iniziato il termine legale per provvedere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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