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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto datato 28 marzo 2025 e notificato in data 23 ottobre 2025 con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto l'istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE presentata in data 4 aprile 2024 dal sig.-OMISSIS-, poiché inammissibile.

Giustizia amministrativa202503340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e diniego del rinnovo del titolo ordinario, motivato dalla produzione di una falsa certificazione di conoscenza della lingua italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, producendo una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2. La Questura, dopo aver rilevato difformità nella firma del dirigente scolastico e nei caratteri dell'attestato, aveva verificato direttamente presso il CPIA competente che il richiedente non risultava iscritto né aveva conseguito alcun titolo e che il numero dell'attestato corrispondeva a un documento intestato ad altra persona. Il Questore aveva quindi dichiarato inammissibile l'istanza, richiamando gli artt. 4, comma 2, e 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998, e aveva affermato che al cittadino straniero non poteva essere concesso un permesso ad altro titolo. Il ricorrente deduceva la violazione della partecipazione procedimentale, per non essere stato coinvolto nell'accertamento della falsità; sosteneva che l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a negare il permesso di lungo periodo rilasciando quello ordinario; e invocava il principio di non colpevolezza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente provata la falsità della certificazione sulla base dell'istruttoria svolta dalla Questura e delle verifiche effettuate presso l'istituto scolastico, osservando anche che il ricorrente non aveva contestato tale presupposto. La produzione di documentazione falsa a sostegno della domanda di soggiorno rende l'istanza inammissibile e impone il diniego del titolo in modo vincolato, quale applicazione del principio generale secondo cui non possono essere conseguiti benefici amministrativi sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri. Tale principio opera anche rispetto alle domande di permesso di soggiorno, benché l'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 menzioni letteralmente la domanda di visto. In ragione del carattere vincolato dell'esito, eventuali vizi formali o procedimentali, compresa la mancata comunicazione di avvio o il mancato preavviso di rigetto, non avrebbero potuto condurre a un provvedimento diverso e risultano quindi non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. È stata inoltre esclusa la rilevanza del principio di non colpevolezza: l'Amministrazione valuta autonomamente la falsità quale fatto storico, senza necessità di una condanna penale definitiva e indipendentemente dall'accertamento del dolo o della colpa, che rilevano eventualmente in sede penale. Il giudice ha altresì ritenuto legittimo il diniego del titolo ordinario, senza obbligo di conversione o rilascio di un diverso permesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

    La disposizione esprime un principio generale applicabile anche alle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il riferimento letterale alla domanda di visto.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    La produzione di documentazione falsa costituisce presupposto per il diniego o la revoca del titolo di soggiorno, in termini vincolati.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La produzione di documentazione fraudolenta può comportare la revoca anche del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

    La norma esprime il principio generale della decadenza dai benefici ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere, applicabile anche alla documentazione falsa prodotta nelle procedure di soggiorno.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi formali e procedimentali non determinano l'annullabilità quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione del presupposto fattuale della falsità è stata valorizzata dal giudice nell'ambito della valutazione della prova.

Massime di principio

  • La produzione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno di una domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rende l'istanza inammissibile o impone il diniego del titolo, anche quando la disposizione normativa richiami letteralmente soltanto la domanda di visto, poiché essa esprime un principio generale di correttezza nei rapporti con l'Amministrazione.
  • L'accertamento amministrativo della falsità documentale può essere svolto autonomamente rispetto al procedimento penale e non richiede una sentenza penale definitiva di condanna; la falsità rileva come fatto storico, indipendentemente dall'accertamento del dolo o della colpa del richiedente.
  • Quando la falsità della documentazione prodotta rende vincolato il diniego del titolo di soggiorno, la violazione delle garanzie partecipative o di altri adempimenti formali non comporta l'annullamento del provvedimento se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
  • L'Amministrazione può accertare la falsità documentale mediante verifiche dirette presso l'ente che risulta titolare del dato; un'istruttoria basata su riscontri documentali univoci e ragionevoli è sufficiente a sostenere il diniego del titolo di soggiorno.
  • Il rapporto tra cittadino straniero e Amministrazione ai fini del soggiorno presuppone la genuinità dei dati e la correttezza della documentazione fornita; la produzione di documenti falsi impedisce il conseguimento di benefici amministrativi fondati su tali presupposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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