Direttiva 2003/19
Direttiva 2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua al progresso tecnico la direttiva 97/27/CE sulle masse e dimensioni di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’intervento serve a garantire un’interpretazione uniforme negli Stati membri e a coordinare la disciplina dell’omologazione con l’evoluzione dei limiti dimensionali fissati dalla direttiva 96/53/CE, in particolare per autobus e altri veicoli con dimensioni massime autorizzate. La direttiva contiene modifiche puntuali agli allegati tecnici della direttiva 97/27/CE, oltre a termini di recepimento e disposizioni transitorie. Dal 1o ottobre 2003 e dal 1o ottobre 2004 operano regole vincolanti per il riconoscimento delle omologazioni e per il rifiuto di nuove omologazioni non conformi.
Modifica tecnica della direttiva 97/27/CE su masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, per adeguare le norme all’evoluzione tecnica e coordinarle con la disciplina sulle dimensioni massime dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai rimorchi delle categorie M2, M3, N e O disciplinati dalla direttiva 97/27/CE, nell’ambito della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Incide sugli Stati membri quanto al rilascio di omologazioni CE e nazionali, all’immatricolazione, alla vendita e alla messa in circolazione dei veicoli conformi alla direttiva modificata. Sono previste disposizioni transitorie specifiche per il Regno Unito e il Portogallo fino al 9 marzo 2005 in relazione ai criteri di manovrabilità della direttiva 96/53/CE.
Modifica tecnica della disciplina su masse e dimensioni dei veicoli
La direttiva 2003/19/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento tecnico della direttiva 97/27/CE, inserita nel sistema di omologazione CE della direttiva 70/156/CEE. Il considerando principale evidenzia che l’esperienza applicativa ha reso necessario precisare varie disposizioni per assicurare un’interpretazione uniforme negli Stati membri e coordinare la disciplina con l’evoluzione della direttiva 96/53/CE sulle dimensioni massime autorizzate.
Obiettivi e finalità
L’obiettivo è aggiornare le regole tecniche sulle masse e dimensioni di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, in modo da consentire l’omologazione CE di veicoli che raggiungono le nuove lunghezze massime autorizzate, in particolare per gli autobus. La direttiva mira anche a chiarire definizioni e criteri di verifica, riducendo differenze applicative tra Stati membri.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i veicoli delle categorie M2, M3, N e O, nell’ambito della procedura di omologazione CE. Gli effetti si riflettono sulle autorità nazionali competenti al rilascio di omologazioni, sull’immatricolazione, sulla vendita e sulla messa in circolazione dei veicoli conformi. La direttiva opera inoltre sul piano documentale e tecnico, incidendo sugli allegati della direttiva 97/27/CE.
Modifiche alle definizioni e ai criteri tecnici
L’allegato I della direttiva 97/27/CE viene ampiamente riscritto per introdurre o precisare definizioni relative a massa del veicolo in ordine di marcia, categorie di veicolo, massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, del gruppo di assi, del punto di aggancio, massa rimorchiabile, massa massima a carico della combinazione di veicoli e nozione di tipo di veicolo. Viene inoltre chiarito che per i veicoli N1 valgono limiti specifici di superamento della massa tecnicamente ammissibile degli assi posteriori, subordinati a determinate condizioni, tra cui il limite di velocità non superiore a 80 km/h e l’obbligo per il costruttore di indicare le limitazioni nel manuale d’uso.
Misurazione delle dimensioni e verifiche di conformità
La direttiva riformula le regole sulla misurazione di lunghezza, larghezza e altezza fuori tutto, stabilendo che, se le misurazioni differiscono di oltre l’1% rispetto ai valori dichiarati dal costruttore per la configurazione tecnica del tipo, si utilizzano i valori misurati ai fini delle prescrizioni, fermo restando che i limiti massimi della direttiva 96/53/CE non possono essere superati. È prevista anche la possibilità di ulteriori misurazioni da parte del servizio tecnico su veicoli diversi da quelli inizialmente presentati.
Requisiti di carico, distribuzione della massa e capacità di manovra
Sono sostituite le regole sulla distribuzione uniforme ed estrema della massa, sui carichi sugli assi e sulla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. Per i veicoli destinati al trasporto di passeggeri vengono dettagliati i criteri di carico con riferimento ai posti a sedere, ai posti in piedi, ai posti per sedie a rotelle, ai vani bagagli e ai portabagagli sul tetto. Vengono anche introdotte regole specifiche per veicoli con capacità di posti variabile, per caravan e per veicoli incompleti.
Requisiti di manovrabilità per veicoli delle categorie N, M2 e M3
La direttiva aggiorna le prove di manovrabilità, fissando raggi di riferimento, limiti di deviazione rispetto al piano verticale e differenze tra veicoli rigidi, articolati e autobus/autopullman. È prevista la possibilità, su richiesta del costruttore, di utilizzare un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica. Per i veicoli N senza assi posteriori sterzanti è introdotta anche una presunzione di conformità basata sullo sbalzo posteriore non superiore al 60% dell’interasse.
Rapporti potenza/massa e dispositivi di traino
Viene riformulato il requisito sul rapporto potenza motore/massa massima, che deve essere almeno pari a 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli; per i trattori stradali il minimo è 2,2 kW/t. Sono inoltre modificati i requisiti relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio per il traino di rimorchi ad asse centrale, distinguendo tra rimorchi con massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore o non superiore a 3,5 t.
Aggiornamenti agli allegati IV e alla documentazione di omologazione
Gli allegati II, III e IV sono modificati per adeguare i modelli di documentazione e le prescrizioni tecniche: viene aggiornato il tipo di veicolo, inserita una nuova voce relativa al numero di posti per sedie a rotelle nei veicoli M2 e M3, soppressa una disposizione e riformulate alcune regole sui rimorchi e sui dispositivi di assi sollevabili o scaricabili, inclusa la riabbassata automatica entro 30 km/h.
Termini di recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2003 e comunicarle senza indugio alla Commissione, con riferimento formale alla direttiva nelle misure nazionali. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati tecnici della direttiva 97/27/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I-IV della direttiva 97/27/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche riguardano in particolare definizioni di massa, criteri di misurazione delle dimensioni, requisiti di manovrabilità, distribuzione dei carichi, rapporto potenza/massa e documentazione di omologazione.
Riconoscimento delle omologazioni e divieti per motivi di masse e dimensioni
A decorrere dal 1o ottobre 2003, per i veicoli conformi alla direttiva 97/27/CE come modificata, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, rifiutare l’attribuzione delle masse ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione, né rifiutare immatricolazione, vendita o messa in circolazione per motivi attinenti a masse e dimensioni, con riferimento ai veicoli delle categorie M2, M3, N e O. A decorrere dal 1o ottobre 2004, gli Stati membri cessano di rilasciare omologazioni CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale di tipi di veicoli delle stesse categorie se non rispettano la direttiva 97/27/CE come modificata.
Salvaguardia delle omologazioni già rilasciate
L’articolo 3 precisa che la direttiva fa salve le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 97/27/CE e non preclude l’estensione di tali omologazioni secondo la base giuridica in forza della quale sono state rilasciate.
Deroga transitoria per Regno Unito e Portogallo
Fino al 9 marzo 2005, il Regno Unito e il Portogallo possono rifiutare nel proprio territorio l’omologazione nazionale, l’immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di un veicolo, oppure non considerare valido il certificato di conformità, se il veicolo non soddisfa i criteri di manovrabilità dell’articolo 8 bis della direttiva 96/53/CE.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2003 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 24 mar 2003Direttiva 2003/22
- direttiva · 24 mar 2003Direttiva 2003/21
- direttiva · 25 mar 2003Direttiva 2003/23
- direttiva · 27 mar 2003Direttiva 2003/18
- direttiva · 3 apr 2003Direttiva 2003/27
- direttiva · 3 apr 2003Direttiva 2003/26
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →