Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2003/19

Direttiva 2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua al progresso tecnico la direttiva 97/27/CE sulle masse e dimensioni di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’intervento serve a garantire un’interpretazione uniforme negli Stati membri e a coordinare la disciplina dell’omologazione con l’evoluzione dei limiti dimensionali fissati dalla direttiva 96/53/CE, in particolare per autobus e altri veicoli con dimensioni massime autorizzate. La direttiva contiene modifiche puntuali agli allegati tecnici della direttiva 97/27/CE, oltre a termini di recepimento e disposizioni transitorie. Dal 1o ottobre 2003 e dal 1o ottobre 2004 operano regole vincolanti per il riconoscimento delle omologazioni e per il rifiuto di nuove omologazioni non conformi.

Modifica tecnica della direttiva 97/27/CE su masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, per adeguare le norme all’evoluzione tecnica e coordinarle con la disciplina sulle dimensioni massime dei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore e ai rimorchi delle categorie M2, M3, N e O disciplinati dalla direttiva 97/27/CE, nell’ambito della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Incide sugli Stati membri quanto al rilascio di omologazioni CE e nazionali, all’immatricolazione, alla vendita e alla messa in circolazione dei veicoli conformi alla direttiva modificata. Sono previste disposizioni transitorie specifiche per il Regno Unito e il Portogallo fino al 9 marzo 2005 in relazione ai criteri di manovrabilità della direttiva 96/53/CE.

Modifica tecnica della disciplina su masse e dimensioni dei veicoli

La direttiva 2003/19/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento tecnico della direttiva 97/27/CE, inserita nel sistema di omologazione CE della direttiva 70/156/CEE. Il considerando principale evidenzia che l’esperienza applicativa ha reso necessario precisare varie disposizioni per assicurare un’interpretazione uniforme negli Stati membri e coordinare la disciplina con l’evoluzione della direttiva 96/53/CE sulle dimensioni massime autorizzate.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo è aggiornare le regole tecniche sulle masse e dimensioni di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, in modo da consentire l’omologazione CE di veicoli che raggiungono le nuove lunghezze massime autorizzate, in particolare per gli autobus. La direttiva mira anche a chiarire definizioni e criteri di verifica, riducendo differenze applicative tra Stati membri.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i veicoli delle categorie M2, M3, N e O, nell’ambito della procedura di omologazione CE. Gli effetti si riflettono sulle autorità nazionali competenti al rilascio di omologazioni, sull’immatricolazione, sulla vendita e sulla messa in circolazione dei veicoli conformi. La direttiva opera inoltre sul piano documentale e tecnico, incidendo sugli allegati della direttiva 97/27/CE.

Modifiche alle definizioni e ai criteri tecnici

L’allegato I della direttiva 97/27/CE viene ampiamente riscritto per introdurre o precisare definizioni relative a massa del veicolo in ordine di marcia, categorie di veicolo, massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, del gruppo di assi, del punto di aggancio, massa rimorchiabile, massa massima a carico della combinazione di veicoli e nozione di tipo di veicolo. Viene inoltre chiarito che per i veicoli N1 valgono limiti specifici di superamento della massa tecnicamente ammissibile degli assi posteriori, subordinati a determinate condizioni, tra cui il limite di velocità non superiore a 80 km/h e l’obbligo per il costruttore di indicare le limitazioni nel manuale d’uso.

Misurazione delle dimensioni e verifiche di conformità

La direttiva riformula le regole sulla misurazione di lunghezza, larghezza e altezza fuori tutto, stabilendo che, se le misurazioni differiscono di oltre l’1% rispetto ai valori dichiarati dal costruttore per la configurazione tecnica del tipo, si utilizzano i valori misurati ai fini delle prescrizioni, fermo restando che i limiti massimi della direttiva 96/53/CE non possono essere superati. È prevista anche la possibilità di ulteriori misurazioni da parte del servizio tecnico su veicoli diversi da quelli inizialmente presentati.

Requisiti di carico, distribuzione della massa e capacità di manovra

Sono sostituite le regole sulla distribuzione uniforme ed estrema della massa, sui carichi sugli assi e sulla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. Per i veicoli destinati al trasporto di passeggeri vengono dettagliati i criteri di carico con riferimento ai posti a sedere, ai posti in piedi, ai posti per sedie a rotelle, ai vani bagagli e ai portabagagli sul tetto. Vengono anche introdotte regole specifiche per veicoli con capacità di posti variabile, per caravan e per veicoli incompleti.

Requisiti di manovrabilità per veicoli delle categorie N, M2 e M3

La direttiva aggiorna le prove di manovrabilità, fissando raggi di riferimento, limiti di deviazione rispetto al piano verticale e differenze tra veicoli rigidi, articolati e autobus/autopullman. È prevista la possibilità, su richiesta del costruttore, di utilizzare un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica. Per i veicoli N senza assi posteriori sterzanti è introdotta anche una presunzione di conformità basata sullo sbalzo posteriore non superiore al 60% dell’interasse.

Rapporti potenza/massa e dispositivi di traino

Viene riformulato il requisito sul rapporto potenza motore/massa massima, che deve essere almeno pari a 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli; per i trattori stradali il minimo è 2,2 kW/t. Sono inoltre modificati i requisiti relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio per il traino di rimorchi ad asse centrale, distinguendo tra rimorchi con massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore o non superiore a 3,5 t.

Aggiornamenti agli allegati IV e alla documentazione di omologazione

Gli allegati II, III e IV sono modificati per adeguare i modelli di documentazione e le prescrizioni tecniche: viene aggiornato il tipo di veicolo, inserita una nuova voce relativa al numero di posti per sedie a rotelle nei veicoli M2 e M3, soppressa una disposizione e riformulate alcune regole sui rimorchi e sui dispositivi di assi sollevabili o scaricabili, inclusa la riabbassata automatica entro 30 km/h.

Termini di recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2003 e comunicarle senza indugio alla Commissione, con riferimento formale alla direttiva nelle misure nazionali. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici della direttiva 97/27/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati I-IV della direttiva 97/27/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche riguardano in particolare definizioni di massa, criteri di misurazione delle dimensioni, requisiti di manovrabilità, distribuzione dei carichi, rapporto potenza/massa e documentazione di omologazione.

Riconoscimento delle omologazioni e divieti per motivi di masse e dimensioni

A decorrere dal 1o ottobre 2003, per i veicoli conformi alla direttiva 97/27/CE come modificata, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, rifiutare l’attribuzione delle masse ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione, né rifiutare immatricolazione, vendita o messa in circolazione per motivi attinenti a masse e dimensioni, con riferimento ai veicoli delle categorie M2, M3, N e O. A decorrere dal 1o ottobre 2004, gli Stati membri cessano di rilasciare omologazioni CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale di tipi di veicoli delle stesse categorie se non rispettano la direttiva 97/27/CE come modificata.

Salvaguardia delle omologazioni già rilasciate

L’articolo 3 precisa che la direttiva fa salve le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 97/27/CE e non preclude l’estensione di tali omologazioni secondo la base giuridica in forza della quale sono state rilasciate.

Deroga transitoria per Regno Unito e Portogallo

Fino al 9 marzo 2005, il Regno Unito e il Portogallo possono rifiutare nel proprio territorio l’omologazione nazionale, l’immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di un veicolo, oppure non considerare valido il certificato di conformità, se il veicolo non soddisfa i criteri di manovrabilità dell’articolo 8 bis della direttiva 96/53/CE.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2003 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalelibera circolazione delle merci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.