Direttiva 2003/21
Direttiva 2003/21/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2001/32/CE aggiornando l’elenco delle zone protette nella Comunità per taluni organismi nocivi ai vegetali. In particolare, restringe la zona protetta del Portogallo alle Azzorre, conferma o proroga fino al 31 marzo 2004 il riconoscimento provvisorio di alcune zone in Irlanda, Italia e Austria per Erwinia amylovora, e adegua il regime relativo alla Svezia per il Beet necrotic yellow vein virus. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 31 marzo 2003 e di applicarle dal 1° aprile 2003.
Modifica della direttiva 2001/32/CE sul riconoscimento di alcune zone protette fitosanitarie nella Comunità, con aggiornamento dell’elenco territoriale e proroga di taluni riconoscimenti provvisori fino al 31 marzo 2004
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri destinatari, in particolare a Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito, nonché ai territori/aree specificamente elencati nell’allegato e nell’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE come modificata. Riguarda il riconoscimento, la conferma, la proroga o la revoca di zone protette esposte a rischi fitosanitari nei confronti di specifici organismi nocivi (Gonipterus scutellatus, Liriomyza bryoniae, Erwinia amylovora, Beet necrotic yellow vein virus). Restano esclusi, per effetto delle modifiche, i territori in cui gli organismi risultano radicati o non più giustificata la protezione, come alcune zone del Veneto e della contea di Skåne.
Modifica delle zone protette fitosanitarie nella Comunità
La direttiva 2003/21/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2001/32/CE, che disciplina il riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi fitosanitari nella Comunità. L’atto si fonda su informazioni aggiornate fornite dagli Stati membri interessati e mira ad adeguare il perimetro delle zone protette alla reale diffusione degli organismi nocivi, evitando riconoscimenti non più giustificati e prorogando quelli ancora necessari per completare le misure di eradicazione.
Finalità e contesto
Le premesse indicano che alcune zone erano state riconosciute come protette nei confronti di specifici organismi nocivi, ma che le nuove indagini hanno reso necessario:
- limitare la zona protetta del Portogallo alle sole isole Azzorre per il Gonipterus scutellatus;
- constatare l’assenza di Liriomyza bryoniae in Irlanda e in Irlanda del Nord;
- prorogare il riconoscimento provvisorio di alcune zone di Irlanda, Italia e Austria nei confronti di Erwinia amylovora fino al 31 marzo 2004;
- escludere alcune aree del Veneto dal regime di zona protetta per Erwinia amylovora, poiché l’organismo risulta radicato;
- aggiornare il regime svedese relativo al Beet necrotic yellow vein virus, escludendo alcune zone della contea di Skåne e prorogando il resto del riconoscimento provvisorio.
Modifiche normative introdotte
La direttiva modifica l’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE.
In primo luogo, per il caso del Gonipterus scutellatus, il riconoscimento della zona protetta del Portogallo viene limitato alle Azzorre.
In secondo luogo, per le zone protette relative a Erwinia amylovora, viene sostituito il testo dell’articolo 1, secondo comma, per ricomprendere fino al 31 marzo 2004:
- l’Irlanda;
- l’Italia, limitatamente alle aree indicate, tra cui Puglia, Lombardia, Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano), parte dell’Emilia-Romagna e ampie ulteriori regioni, con esclusioni specifiche nel Veneto e in alcune province di Padova e Verona;
- l’Austria, limitatamente a Burgenland, Kärnten/Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark e Wien.
In terzo luogo, il terzo comma dell’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE è aggiornato sostituendo la data del 31 marzo 2003 con il 31 marzo 2004.
Aggiornamento dell’allegato
L’allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato in modo coerente con le nuove delimitazioni territoriali.
Per la lettera a), punto 7, la colonna di destra è sostituita con "Portogallo (Azzorre)".
Alla lettera a) è inoltre inserito un nuovo punto 14, il cui contenuto non è riportato nel testo ricevuto perché sostituito da un segnaposto.
Per la lettera b), punto 2, la colonna di destra viene aggiornata con un elenco esteso di Stati e regioni per le zone protette relative a Erwinia amylovora, comprendente, oltre ad altri territori, Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, vaste aree dell’Italia, Austria e Portogallo, Finlandia e Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).
Per la lettera d), punto 1, la colonna di destra viene sostituita con l’elenco delle zone protette relative al Beet necrotic yellow vein virus: Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia con esclusione di alcuni distretti amministrativi della contea di Skåne, e Regno Unito (Irlanda del Nord).
Obblighi di recepimento e applicazione
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo classico di recepimento, in quanto lascia loro la scelta della forma e dei mezzi ma vincola al risultato da raggiungere.
In particolare:
- le misure nazionali di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro il 31 marzo 2003;
- gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione;
- le disposizioni devono essere applicate dal 1° aprile 2003;
- gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agroalimentare, vivaistico o fitosanitario, l’atto è rilevante perché modifica il perimetro territoriale delle zone protette e quindi le condizioni di circolazione di vegetali e prodotti vegetali. Occorre verificare, per le singole aree e specie interessate, se il territorio sia incluso o escluso dal regime di zona protetta alla data di applicazione, con particolare attenzione alle proroghe fino al 31 marzo 2004 e alle esclusioni territoriali specifiche in Italia e Svezia.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE
L’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE è modificato per aggiornare le zone protette riconosciute. Per il Gonipterus scutellatus, la zona protetta del Portogallo è limitata alle Azzorre. Per la Liriomyza bryoniae, si conferma l’assenza del parassita in Irlanda e in Irlanda del Nord. Per Erwinia amylovora, il riconoscimento provvisorio per Irlanda, alcune zone d’Italia e d’Austria è prorogato fino al 31 marzo 2004. Per la Svezia, il riconoscimento provvisorio per il Beet necrotic yellow vein virus è anch’esso adeguato, con esclusione di alcune zone della contea di Skåne ove il virus è ormai radicato.
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 2001/32/CE
L’allegato è modificato per riflettere le nuove delimitazioni territoriali: Portogallo (Azzorre) per il punto 7 della lettera a); inserimento di un nuovo punto 14 alla lettera a); aggiornamento della lettera b), punto 2, con l’elenco delle aree interessate da zone protette per Erwinia amylovora; aggiornamento della lettera d), punto 1, con l’elenco delle zone protette per il Beet necrotic yellow vein virus, includendo Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia con esclusione di alcuni distretti amministrativi di Skåne, e Regno Unito (Irlanda del Nord).
Obblighi di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° aprile 2003. Nei testi nazionali deve comparire un riferimento alla presente direttiva, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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